a cura di: Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)
La cessazione di un contratto di agenzia può essere, e normalmente è, origine di indennizzi che il Preponente può dover pagare all’Agente cessante.
La cessazione di un contratto di agenzia può essere, e normalmente è, origine di indennizzi che il Preponente può dover pagare all’Agente cessante.
Questi indennizzi possono dividersi in due grandi categorie, il risarcimento
danni e l’indennizzo della clientela.
Il risarcimento danni é dovuto dal Preponente all’Agente nella misura
in cui la cessazione avviene in violazione di norme contrattuali o di norme
legali imperative sul contratto dell’agenzia.
Quindi il risarcimento danni, riassumibile nelle classiche figure del danno
emergente e lucro cessante, sarà pagato dal Preponente all’Agente se, per esempio,
la risoluzione contrattuale è comunicata non rispettando il preavviso
legalmente previsto, o quando esista una violazione contrattuale tale (violazione
reiterata clausola esclusiva, inadempimento
contratti di fornitura, ecc..) per cui l’agente risolve il contratto allegando
giusta causa.