venerdì 11 novembre 2011

PORTOGALLO: Termini di pagamento


a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)


In Portogallo non esiste una legislazione specifica che sancisca termini perentori di pagamento.
La trasposizione della prima direttiva sul tema, direttiva 2000/35/CE relativa alle misure
di lotta contro i ritardi nei pagamenti in transazioni commerciali è avvenuta tramite il DL
32/2003 del 17 Febbraio.
Tuttavia la trasposizione non ha imposto termini perentori di pagamento, essendosi
limitata alle seguenti misure:

giovedì 27 ottobre 2011

PORTOGALLO: Recupero del credito in Portogallo – 1: Il decreto ingiuntivo


a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

La figura giudiziale più usuale per un recupero del credito è la figura della “injunção” che corrisponde all'omologo procedimento monitorio italiano del Decreto Ingiuntivo.

È una forma celere (procedimento monitorio) per ottenere certificazione giudiziale del credito caso si sia in possesso di sole fatture, e consiste nell'intimare giudizialmente del debitore al pagamento del saldo scaduto (piú interessi ed alcune spese), esponendo i fatti e documenti che stanno alla base della sussistenza del credito.

mercoledì 14 settembre 2011

FRANCIA : Recupero crediti procedure cautelativi e pignoramento dei conti Saisie conservatoire Saisie attribution



A cura di Paul Bonsirvan - Avvocato in Francia (Lione - Parigi)

Il Codice di procedura civile francese autorizza il creditore ad intraprendere alcune procedure cautelative nei confronti del suo debitore moroso.

Spesso tale procedura spinge il debitore a pagare oppure a convenire di un piano di pagamento con il suo creditore.

NUMEROSE SONO LE PROCEDURE CAUTELATIVE A DISPOSIZIONE DEL CREDITORE 

venerdì 2 settembre 2011

SPAGNA: Sospeso il TFR in Spagna


Avv Piero Viganego

a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)

Nel 2010 il Boletín Oficial del Estado (Gazzetta Ufficiale) annunciava la possibilità di introdurre la figura del TFR come strumento di capitalizzazione per i dipendenti, in linea con istituti già esistenti in altre normative. Considerando la situazione attuale, si é posticipata l’eventuale introduzione di questa misura almeno fino al 2013. 

Per tale motivo, il fine rapporto in Spagna continua a strumentarsi attraverso le più comuni soluzioni (*): 

mercoledì 24 agosto 2011

PORTOGALLO: Costituzione e Gestione del Rapporto di Lavoro - 3 Vertenti previdenziali e fiscali

a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

Importante ricordare che la contrattazione di dipendenti in Portogallo é effettuata al lordo e non al netto.

Per i contratti di lavoro il datore di lavoro é obbligato a pagare una retribuzione (fissa, variabile o mista) superiore al SMN (Salario Minimo Nazionale fissato in 485,00€ nel 2011), durante 14 mensilità (obbligatorie), oltre ad un sussidio pranzo (nel caso in cui non fornisca il pranzo com servizio mensa o ticket lunch). 

Sulle 14 mensilità esiste un onere previdenziale globale [TSU] pari a, nel regime generale, 34,75% del salário base, dei quali 23,75% a carico del datore di lavoro e 11% a carico del dipendente (Detratti dallo stipendio a titolo di trattenuta).

giovedì 4 agosto 2011

PORTOGALLO: Costituzione e Gestione del Rapporto di Lavoro - 2 Cessazione contratto di lavoro


a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

Il contratto di lavoro puo cessare per caducità, revoca per muto accordo, licenziamento/risoluzione, denuncia unilaterale del dipendente (dimissioni).

Il contratto cessa per caducità com la realizzazione del suo termine risolutivo (per i contratti a termine); per impossibilità assuluta di dare o ricevere lavoro o per pensionamento (anzianitá o invaliditá) del dipendente. 

Il contratto cessa per revoca per muto accordo tra le parti, quando, nel rispetto della libertà contrattuale, entrambe le parti pattuiscono la fine del contratto di lavoro. A protezione del dipendente l’accordo di revoca del contratto di lavoro dev’essere scritto, ed é previso un diritto di ripensamento nei 7 gironi succesivi per il lavoratore se la firma di quest’ultimo, nella dichiarazione di revoca, non é stata riconosciuta da notaio.