venerdì 31 dicembre 2010

PORTOGALLO: Indennizzi dovuti all’agente in caso di cessazione del contratto di agenzia

a cura di: Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)
La cessazione di un contratto di agenzia può  essere, e normalmente è, origine di indennizzi che il Preponente può dover pagare all’Agente cessante.
Questi indennizzi possono dividersi in due grandi categorie, il risarcimento danni  e l’indennizzo della clientela.

Il risarcimento danni é dovuto dal Preponente all’Agente nella misura in cui la cessazione avviene in violazione di norme contrattuali o di norme legali imperative sul contratto dell’agenzia.

Quindi il risarcimento danni, riassumibile nelle classiche figure del danno emergente e lucro cessante, sarà pagato dal Preponente all’Agente se, per esempio, la risoluzione contrattuale è comunicata non rispettando il preavviso legalmente previsto, o quando esista una violazione contrattuale tale (violazione reiterata  clausola esclusiva, inadempimento contratti di fornitura, ecc..) per cui l’agente risolve il contratto allegando giusta causa.

giovedì 23 dicembre 2010

SPAGNA: Consignment Stock

Avv Piero Viganego
a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
FUNZIONAMENTO IVA VENDITA CON DEPOSITO
Molte Aziende italiane puntano sulla costituzione di un deposito di merce (consignment stock) presso l’agente, il distributore o un magazzino logistico, ai fini di offrire maggior velocità diconsegna, ridurre il costo del trasporto e dare ai clienti la possibilità di ordinare partite più piccole e frecuenti per fedelizzarlo di fronte all’aumento della concorrenza di prodotti provenienti da mercati asiatici, che arrivano a prezzo più basso ma con una logistica più rigida e lenta.

martedì 21 dicembre 2010

PORTOGALLO: La risoluzione del contratto di agenzia

a cura di: Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)
Il contratto di Agenzia può cessare per accordo, caducità, denuncia di una delle parti o per risoluzione.

La cessazione per accordo: Avviene quando entrambe le parti, liberamente e di comune accordo, pongono fine al contratto. Per essere valida, tale accordo di cessazione del contratto di agenzia  dev'essere adempiuta la condizione di essere scritto.

La cessazione per caducità: Avviene per sopravvenienza del termine o condizione contrattualmente stabilita dalla parti, per il contratto cessare i suoi effetti.

venerdì 17 dicembre 2010

SPAGNA: Saranno i pagamenti meno tardivi nel commercio?


Avv Piero Viganego


a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
La risposta del Governo alla problematica dei pagamenti tardivi, specialmente grave in Spagna, si é attuata con la Legge 15/2010.

Prima della riforma la Legge é servita unicamente per poter richiedere interessi maggiorati ai morosi, solo quando si arrivava alla causa giudiziale. Infatti, negli anni previ alla crisi, invece di interessi del 5% si riusciva a richiedere interessi del 10/11 %, ma sempre in sede giudiziale, mai in via transattiva.



La riforma non introduce la via di sanzioni amministrative per costringere all’adempimento dei termini legali di pagamento, ma lascia ai propri imprenditori la carica di denunciarsi a vicenda e ai clienti, quando lo considerino conveniente ai propri interessi. Si tratta dunque di un intervento del Governo poco invasivo sul mercato, anche se realmente introduce il termine massimo di pagamento di 60 giorni nelle operazioni commerciali. La Spagna si é anticipata alla riforma della Direttiva sulla morosità e ha deciso di stabilire un termine di pagamento massimo di 60 giorni, con questo regime transitorio:

  

Dal 07/07/2010 fino al 31/12/2011
85 giorni
Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
75 giorni
A partire dal 1/01/2013
60 giorni




GERMANIA: La trappola della prescrizione! Tre o dieci anni?

Avv. Till Otto Schillik
a cura di Till Otto Schillik - avvocato in Germania (Monaco di Baviera)


LE NON POCHE DIFFERENZE TRA LA LEGGE ITALIANA E LA LEGGE TEDESCA E COME EVITARE LE BRUTTE SORPRESE.


Gli imprenditori italiani sono fortunati con una comoda prescrizione ordinaria di dieci anni. In
Germania invece i diritti si estinguono per prescrizione già con il decorso di tre anni.
Cosa significa questa differenza notevole per il commercio italo-tedesco e quale diritto è
applicabile?
Un esempio tipico: un produttore italiano ha fornito una ditta in Germania che non paga le
fatture aperte. Si fanno i soliti solleciti e passa il tempo. Un giorno, dopo quattro anni il
produttore italiano inizia causa per recuperare il credito aperto. E può darsi che deve fare
un’esperienza poco favorevole: le pretese sono già prescritte. La causa va persa.
La domanda cruciale è la seguente: è applicabile la prescrizione secondo la legge italiana (10anni) o tedesca (3 anni)?

sabato 11 dicembre 2010

PORTOGALLO: Il recupero del credito - Panorama generale


a cura di Paolo Pozzan - avvocato  in Portogallo (Porto e Lisbona)


La fase del recupero del credito è sempre complessa.

Anzitutto si consiglia di  fare una analisi  preventiva alla situazione per verificare lo stato patrimoniale e quale sia la miglior azione applicabile.

Stragiudiziale: consiste nell'invio di una intimazione e studio preliminare della solvibilità del debitore in modo da determinare se e in che modo valga la pena promuovere una azione legale caso perduri l'inadempimento.