venerdì 2 settembre 2011

SPAGNA: Sospeso il TFR in Spagna


Avv Piero Viganego

a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)

Nel 2010 il Boletín Oficial del Estado (Gazzetta Ufficiale) annunciava la possibilità di introdurre la figura del TFR come strumento di capitalizzazione per i dipendenti, in linea con istituti già esistenti in altre normative. Considerando la situazione attuale, si é posticipata l’eventuale introduzione di questa misura almeno fino al 2013. 

Per tale motivo, il fine rapporto in Spagna continua a strumentarsi attraverso le più comuni soluzioni (*): 




1. Licenziamtno con causa (despido proceente). Indennità non dovuta. 
2. Licenziamento senza causa. Indennità massima di 45 giorni di salario per anno di lavoro con il limite di 42 mensilità. 
3. Licenziamenti oggettivi: 

a) Motivi economici: Quando la situazione economica negativa dell’Azienda richiede una riduzione del ruolo di dipendenti, come misura prettamente necessaria per superare tale situazione o anche per affrontare previsibili difficoltà economiche. La terminazione dei contratti di lavoro non deve essere l’unica misura applicata e deve accompagnarsi di altre misure orientate a soluzionare le difficoltà economiche. 

b) Motivi organizzativi: Quando una riorganizzazione aziendale dovuta, per esempio, a una fusione o allo stabilimento di rapporti di “outsourcing”, rende innecessari determinati posti di lavoro, l’Azienda può ammortizzare o annullare tali posti di lavoro, giustificando la convenienza di tale decisione. 

c) Motivi di produzione: Un esempio chiaro può essere l’integrazione di un nuevo impianto di produzione che permette l’automatizzazione del processo produttivo e la necesita di terminare il rapporto con gli operai addetti a tale processo. 

Se la misura comporta la chiusura di una parte significativa dei contratti di lavoro in essere, sarà necessario ricavare l’autorizzazione prvia delle Autorità di Lavoro. 

In questi casi, se si giustificassero i motivi economici, tecnici, organizzativi o di produzione, potrebbe pagarsi l’indennità ridotta di 20 giorni di salario per anno di lavoro con il massimo di 12 mensilità. 

(*) Consultare specificità di contratti di promozione dell’occupazione, contratti con Dirigenti, Rappresentanti di Commercio.