martedì 29 marzo 2011

FRANCIA: Contratto di lavoro e patto di non concorrenza post contratto - avvocato in Francia





a cura di Paul Bonsirven - avvocato in Francia (Lione e Parigi)


Impedire al suo dipendente di andare a lavorare per un concorrente una volta chiuso il rapporto può essere indispensabile per il datore di lavoro. In diritto del lavoro francese tale clausola contrattuale deve essere gestita con attenzione sia al momento della sua redazione che al momento della sua applicazione alla fine del rapporto.



La clausola di non concorrenza deve essere pattuita per iscritto.

Il patto può essere concordato sia al momento dell'assunzione con una specifica clausola nel contratto di lavoro che nel corso dei rapporti contrattuali

mercoledì 23 marzo 2011

PORTOGALLO: Propietà intellettuale - ovvero - la protezione delle vostre idee - 1

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

LA PROPRIETÁ INTELLETTUALE
Le idee, soprattutto se brillanti ed innovative e con applicazione pratica, possono rivoluzionare un mercato. Esistono invenzioni ed idee che, per quanto semplici, hanno, per la loro applicabilità modificato interi settori. L'invenzione del “container intermodale” ne è l'esempio, un container intermodale è una cassa standard che può essere trasportato in tutti i mezzi di locomozione, navi, camion, treni, aeronavi. Oggi giorno la maggioranza delle merci mondiali si muovono su container intermodali, Le navi e aeronavi sono progettate avendo in considerazione le misure dei contener intermodali. L'invenzione del container intermodale è uno dei tanti esempi di come una semplice idea applicata può modificare un sistema.
per questa ragione, la proprietà intellettuale, e sopratutto quella industriale, possono e debbono essere tutelate nei confronti di possibili plagi di terzi.
Il sistema giuridico portoghese a somiglianza della maggioranza dei sistemi giuridici europei tutela le opere, idee ed invenzioni che possono essere generatrici di applicazione pratica e di lucro: la tutela avviene attraverso la cosiddetta “proprietà intellettuale”, la quale si distingue in “diritto d'autore” e “proprietà industriale

venerdì 18 marzo 2011

FRANCIA : Contratto di lavoro ? Forma scritta e lingua - avvocato in Francia




   a cura di Paul Bonsirven - avvocato in Francia (Lione e Parigi)


Il contratto di lavoro in Francia ? Durata, Forma scritta e lingua del contratto


La durata determinata oppure indeterminata ?

Il contratto di lavoro a durata indeterminata (CDI) è il caso normale e generale per una collaborazione subordinata.(CDI).

Come tale il contratto a durata indeterminata non prevede nessuno termine oppure scadenza.

Quindi puo essere interrotto dal datore di lavoro (licenziamento per motivo personale oppure per motivo economico, messa in pensione) oppure dal dipendente stesso (dimissione, partenza in pensione).

mercoledì 9 marzo 2011

SPAGNA : Il patto di non concorrenza postcontrattuale

Avv Piero Viganego
a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
Trattasi di un istituto apparentemente conosciuto ma che viene usato in molti casi senza una previa valutazione della sua reale convenienza e degli obblighi che comporta per l’Azienda.

Le caratteristiche del regime spagnolo sono queste:

Durata massima del patto postcontrattuale: In Spagna questo tipo di patto può prolungarsi al massimo 2 anni dalla conclusione del rapporto.

Esistenza di motivi industriali o commerciali: solo quando esistono segreti industriali o informazioni confidenziali sostanziali (non semplicemente l’elenco dei clienti), può tutelarsi un patto di non concorrenza postcontrattuale.
Per tale motivo, conviene stabilire questo tipo di patti soltanto se realmente esiste informazione “sensibile” da tutelare, altrimenti l’Azienda sarà tenuta a pagare per questa clausola anche se, nel momento del scioglimento del rapporto, capisca che la concorrenza del dipendente non é realmenmte una minaccia.

venerdì 4 marzo 2011

PORTOGALLO: Recesso unilaterale dal contratto distribuzione portoghese (agenzia e concessione commerciale) e calcolo indenizzo clientela - 2

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)


2 - PREAVVISO
Caso esista un contratto sarà necessario verificare se è stato stipulato un termine di preavviso, caso sia stato stipulato dovráessere rispettato.
In sua assenza e caso il contratto sia a tempo indeterminato l’art. 28 comma 1 punto c) prevede che ai contratti che durino da più di 3 anni debba essere concesso un preavviso di 3 mesi. Il comma 2
dell’art. 28 prevede inoltre che il termine del contratto deve comunque coincidere con la fine del mese civile. Per cui una rescissione unilaterale comunicata il 3 febbraio opererà effettivamente il il 31 maggio.