venerdì 17 dicembre 2010

GERMANIA: La trappola della prescrizione! Tre o dieci anni?

Avv. Till Otto Schillik
a cura di Till Otto Schillik - avvocato in Germania (Monaco di Baviera)


LE NON POCHE DIFFERENZE TRA LA LEGGE ITALIANA E LA LEGGE TEDESCA E COME EVITARE LE BRUTTE SORPRESE.


Gli imprenditori italiani sono fortunati con una comoda prescrizione ordinaria di dieci anni. In
Germania invece i diritti si estinguono per prescrizione già con il decorso di tre anni.
Cosa significa questa differenza notevole per il commercio italo-tedesco e quale diritto è
applicabile?
Un esempio tipico: un produttore italiano ha fornito una ditta in Germania che non paga le
fatture aperte. Si fanno i soliti solleciti e passa il tempo. Un giorno, dopo quattro anni il
produttore italiano inizia causa per recuperare il credito aperto. E può darsi che deve fare
un’esperienza poco favorevole: le pretese sono già prescritte. La causa va persa.
La domanda cruciale è la seguente: è applicabile la prescrizione secondo la legge italiana (10anni) o tedesca (3 anni)?


Come sempre la risposta dipende dalle circostanze del singolo caso. Di principio possiamo
distinguere tre casi:

1. Rapporti commerciali senza deroga alla legge applicabile
Un contratto di compravendita sul livello bilaterale si definisce regolarmente secondo il diritto valido alla sede del venditore (quindi il diritto italiano con la prescrizione ordinaria di dieci anni). La convenzione sui contratti di vendita internazionale (CISG) non contiene delle regole per quanto concerne la prescrizione. Esiste un contratto internazionale riguardo alla prescrizione che invece non è mai stato firmato né dall’Italia né dalla Germania.
Constatiamo: senza contratto il più delle volte è valida la “prescrizione italiana” di dieci anni. Ma sottolineiamo che si tratta solamente di un principio, non è ammissibile nessuno schema.

2. Contratto di compravendita con un’esplicita deroga alla legge applicabile
Naturalmente le parti sono libere di concordare un diritto applicabile, sia il diritto italiano sia quello tedesco. È anche possibile l’applicazione della legge della Mauritania (che invece non sarebbe molto consigliabile visto che né il produttore né il cliente né il giudice hanno
conoscenza della legge di un paese terzo). La proposta o la scelta di una legge dipende anche dal potere economico di una delle parti; un importante acquirente tedesco cercherà sempre di farsi accettare la legge tedesca. Bisogna però conoscere le conseguenze.

3. Deroga alla legge applicabile e condizioni generali
In molti casi il contratto di compravendita si riferisce alle condizioni generali dell’acquirente nelle quali è indicata l’applicazione della legge tedesca. Resta da vedere se le condizioni generali sono validamente concordate se non vengono accettate esplicitamente dal venditore italiano, ma segue semplicemente la consegna della merce.

Secondo quale diritto sono stipulate le condizioni generali nei rapporti internazionali?
Secondo il diritto italiano o tedesco? Il tutto sembra un “circolo vizioso”, ma si tratta infatti di una questione molto importante e complessa, discussa controversamente su alto livello della giurisprudenza internazionale.

Per esempio il codice civile italiano prevede la cosiddetta doppia firma per le clausole
vessatorie, secondo la legge tedesca è addirittura possibile la tacita accettazione delle clausole generali proposte dal committente.

È vero che le condizioni generali facilitano i rapporti commerciali, ma comportano non pochi pericoli. Per questo raccomandiamo sia un accurato studio delle condizioni generali
dell’acquirente sia una stesura professionale delle proprie condizioni generali.

Come affrontare la “trappola della prescrizione”?
Per andare sul sicuro consigliamo:
1. Tenete presente che la prescrizione ordinaria in Germania ammonta solamente a tre
anni.
2. Non lasciate passare troppo tempo dopo l’emissione delle fatture. Non fate più di 2
solleciti.
3. Non abbiate paura del Vostro cliente moroso. Egli sa che deve pagare e magari
aspettava la causa per poi pagare.
Procedere tempestivamente per via legale è consigliabile anche per altri motivi
(probabilità di vittoria, memoria dei testimoni, solvibilità del cliente).
4. “In alto mare e davanti al giudice siamo in mano di Dio”? Non è vero, già un bravo
esperto può togliere i dubbi che comunque ci sono inerenti al diritto applicabile nei
rapporti commerciali con l’estero. Se esiste già un’ombra di dubbio riguardo al diritto
applicabile sarà indispensabile una verifica del contratto e delle eventuali condizioni
generali tramite un esperto.