Avv. Paul Bonsirven
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A cura di Paul Bonsirven - Avvocato in Francia (Lione - Parigi - Milano - Bologna)
Nel caso di presenza di una clausola di foro competente designando un
tribunale italiano è possibile adire un tribunale francese per ottenere la
condanna di un debitore francese ?
La risposta a tale domanda si trova nel Regolamento CE 44/2001 del 22
dicembre 2000
« Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio
del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale »
Ricordiamo che i Regolamenti Europei si applicano automaticamente
senza che sia necessaria una legge di trasposizione, diversamente delle
Direttive EU che necessitano tale legge.
Cosa prevedono queste regole ?
1/ Una competenza di principio, all’articolo 2 del Regolamento il quale precisa :
Articolo 2
1. Salve le disposizioni del presente
regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato
membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità,
davanti ai giudici di tale Stato membro.
Di conseguenza l’articolo 2 obbliga l’attore di una azione legale di recupero crediti a
portare l’azione dinanzi il Tribunale del convenuto, nel nostro caso il
debitore
2/ Una competenza facoltativa : Tuttavia il Regolamento 44/2001 prevede un foro
facoltativo nell’articolo 5:
Articolo 5
La persona domiciliata nel territorio di uno
Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
1) a) in materia contrattuale, davanti al
giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve
essere eseguita
…
- nel caso della compravendita di beni, il
luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto
essere consegnati in base al contratto,
Di conseguenza in assenza di clausola di foro competente valida,
l’attore ha la possibilità a sua libera scelta di portare l’azione di recupero
crediti :
Ø Dinanzi il
tribunal del suo debitore
Ø Oppure dinanzi il
proprio tribunale se la vendita è convenuta con consegna presso il cliente
Per capire meglio queste regole di competenza nell’ambito dell’Union
Europea,prendiamo un esempio:
Esempio : senza clausola di foro competente :
La Sarl DUPONT di PARIGI ordina alla Srl ROSSI di COMO diversi capi di
confezioni per donna
La conferma d’ordine e la fattura della Srl ROSSI non prevedono
nessuna clausola di foro e prevedono una consegna EX-WORKS.
La Srl ROSSI produce e consegna i capi al trasportatore presso la sua
sede di COMO
Alla scadenza prevista non avviene il pagamento. Dopo 2 solleciti
senza risultato e neppure contestazione della parte della DUPONT, la Srl ROSSI
decide di procedere con la via legale e di chiedere la condanna della debitrice
DUPONT
Applicando gli articoli 2 e 5 del Regolamento 44/2001 la Srl ROSSI ha
la possibilità di adire:
1. Articolo 2 del Regolamento : il tribunale del convenuto quindi il
tribunale francese della sede della sua debitrice - Tribunale di commercio di
PARIGI
2. Oppure articolo 5 del Regolamento : il tribunale della consegna -
quindi il Tribunal di COMO
Consideriamo l’ipotesi contraria : la debitrice DUPONT constatando
numerosi difetti sui i capi consegnati vuole procedere nei confronti della
ROSSI per chiedere un risarcimento del suo danno (perdita di clienti, mancato
guadagno). La DUPONT deve applicare i stessi articoli :
1. Articolo 1 del Regolamento : tribunale del convenuto ROSSI quindi
il Tribunale civile di COMO
2. Articolo 5 del Regolamento : Tribunale della consegna : EX-WORKS
quindi Tribunale di COMO
Conclusione : nel caso di vendita EX-WORKS il venditore ha la
possibilità di adire il proprio tribunale oppure il tribunale del suo compratore
europeo. Questa possibilità di scelta non esiste per il compratore che dovrà
sempre attuare la sua azione legale dinanzi il tribunale del suo venditore.
Ovviamente nel caso di vendita con consegna prevista presso il
compratore, le conclusioni si rovesciano : se il venditore vuole procedere
dovrà presentare la sua domanda di condanna sempre dinanzi il tribunale del suo
compratore, allora che all’invece il compratore avrà scelta possibile dei
tribunali.
3/ Il Regolamento CE prevede la possibilità di convenire di una
clausola di foro competente
L’articolo 5 del Regolamento 44/2001 prevede le condizioni di validità
di un eventuale clausola di foro competente :
Proroga di competenza
Articolo 23
1. Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata
nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un
giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie,
presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza
esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta
competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola
attributiva di competenza deve essere conclusa:
a) per iscritto o oralmente con conferma
scritta, o
b) in una forma ammessa dalle pratiche che le
parti hanno stabilito tra di loro
Prima possibilità di concludere una clausola - a) : per iscritto quindi una clausola
scritta e controfirmata dalle parti
Seconda possibilità di concludere una clausola - a) : accordo verbale e conferma per
iscritto.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. ha gia giudicato
che la conferma può essere fatta anche dal venditore (ROSSI) che approfitta
della clausola.
Di conseguenza in tale
caso non c’è neanche necessità di una firma
Terza possibilità di concludere una clausola - b) : in una forma “ammessa dalle
pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro”.
Questo testo fa riferimento alle abitudini delle parti. Cosa intendere
per abitudini delle parti ?
Per la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte
di cassazione francese basta avere una clausola su una serie di fatture (anche
sul tergo) pagate senza nessuna contestazione della parte del compratore.
In applicazione di questo principio i tribunali francesi hanno di fatto
riconosciuto piena validità ad una clausola di foro competente figurando sul
tergo di 15 fatture regolarmente pagate dal compratore e mai contestate.
Qualsiasi il tipo di conclusione della clausola di foro competente -
per contratto oppure condizioni generali di vendita, per accordo verbale
confermato per iscritto oppure in un modo conforme all’abitudine delle
parti, la clausola dovrà essere :
§ senza ambiguità
§ leggibile e
apparente
§ in francese
oppure in una lingua che la controparte sia in grado di capire (problema della
prova)
Conclusione :
in materia di vendita nell’ambito dell’U.E. la clausola di foro competente è
molto libera.
Tal clausola non viene considerata come una clausola vessatoria che
necessiterebbe in Italia una doppia firma (art. 1341 codice civile italiano).
La clausola può essere conclusa in modo molto diverso rispetto le
legislazioni italiane e francese che richiedono una firma (in Francia) e una
doppia firma (in Italia art. 1341 del C.C.).
Il testo dell’articolo 23 del Regolamento precisa ancora che “Detta
competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti”.
Questa esclusività della clausola significa che :
- la parte in favore della quale è stata convenuta la clausola non può
rinunciare alla competenza del tribunale designato
- la clausola verrà applicata anche nel caso di chiamata in garanzia
all’occasione di una processo già in corso (per esempio : il rivenditore
francese viene chiamato in causa dal suo compratore finale;
4/ Il Regolamento CE prevede la possibilità di adire un tribunale
non competente anche se è stato regolarmente designato dalle parti
L’articolo 31 del Regolamento 44/2001 prevede la possibilità di
procedere dinanzi un tribunale non competente per richiedere dei provvedimenti
cautelativi oppure provvisori :
Sezione 10
Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 31
I provvedimenti provvisori o cautelari
previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di
detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a
conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
Quali sono questi
provvedimenti cautelativi e provvisori ?
La Corte di Giustizia dell’UE ha già giudicato che si tratta per
esempio :
§ delle domande di
perizie tecniche (CTU)
§ dei pignoramenti
dei conti bancari oppure di iscrizione d’ipoteca
§ ma anche di
condanna provvisoria con il RÉFÉRÉ in Francia
CONCLUSIONE :
Anche nel caso di clausola di foro competente italiano, è sempre possibile
adire un debitore francese dinanzi la giurisdizione dei Référés per ottenere la
sua condanna purché il credito non sia contestato in modo serio dal debitore.
Cabinet Paul BONSIRVEN
Avocat à la cour
Droit des relations internationales
Droit des sociétés
Chargé d’enseignement à l’Université Jean Moulin
LYON 69003 - FRANCE
3 cours de la Liberté
T. +33 478 602 703 - Fx. +33 478 623 559
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