A cura di Paolo Pozzan Avvocato Portogallo (Porto e Lisbona)
ESISTE LA POSSIBILITÁ PER IL CONSUMATORE FINALE PORTOGHSE DI
AGIRE DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEL PRODUTTORE ITALIANO PER VIZI DEL PRODOTTO ?
Conforme spiegato sopra è possibile al
consumatore finale e solo costui (quindi sino esclusi i professionisti
intermedi) citare il produttore potendo chiedere solo la sostituzione del
prodotto o sua riparazione salvo che non si dimostri essere
impossibile, o comunque sproporzionato (inteso come eccessivamente oneroso)
considerando il valore dell’intervento comprato con il valore del bene senza
difetto, e importanza del difetto o possibili soluzioni alternative.
Il distributore è solidalmente
responsabile con il porduttore .
i) TERMINE DI GARANZIA RICONOSCIUTA AL
CONSUMATORE;
Per i beni mobili
è di 2 anni dalla consegna per gli immobili 5 anni. Per un bene è destinato a
incorporare un bene immobile, intendiamo che sono comunque 2 anni, ovvero
termine per bene mobile.
ii) NATURA DELL’AZIONE;
È una azione
civile di responsabilità contrattuale con il distributore e indirettamente con
il consumatore finale.
iii) PRESUPPOSTI NECESSARI PER L’ESPERIBILITÀ;
Essere consumatore
finale, inteso come acquisto non professionale. Oppure, in diritto di recesso,
aver indennizzato l’acquirente e questo a sua volta aver indennizzato il suo
acquirente sino al consumatore finale.
iv) TERMINE DI PRESCRIZIONE;
Dal Consumatore al
produttore non sono definiti espressamente dalla legge, ma possiamo considera
che estensivamente si applicano i termini prescrizionali previsto per il
venditore al consumatore:
2 anni dalla
consegna al consumatore, e comunque 2
mesi dalla scoperta del vizio. Questi termini sono per fare la
denuncia/comunicazione al venditore/produttore, dopo la denuncia il consumatore
ha 2 anni per promuovere l’azione legale. Dopo tale termine decade
definitivamente da ogni diritto.
v) LEGGE APPLICABILE QUALORA IL PRODUTTORE
NON RISIEDA IN PORTOGALLO.
In base alle
convenzioni di Roma I e II, riteniamo che la prestazione caratteristica sia del
venditore, per cui la legge applicabile sarebbe quella del venditore. Ovvero la
Convenzione di Vienna.
Il Portogallo non
ha rettificato la Convenzione di Vienna tuttavia la medesima è applicabile
nella misura in cui la legge italiana sia applicabile visto che la convenzione
per essere applicata esige che basti che sia applicabile la legge di uno Stato
sottoscrivente.
Tuttavia nel caso
in analisi la responsabilità del produttore non sarebbe avanti il distributore,
ma avanti consumatore finale. In qs caso al legge specifica (84/2008)
stabilisce (art- 11) una norma di salvaguardia per cui - se la legge
applicabile, per principio di connessione più stretta, fosse una legge
straniera, questa può essere allontanata dal consumatore finale (onere prova
sua) qual’ora dimostri che la medesima è meno favorevole al consumatore.
Trattandosi di
diritti del consumatore finale esiste quindi una norma imperativa di
proibizione di derogatio in pejus.
È quindi evidente
che una difesa chiedendo l’applicazione della normativa italiana dimostrando
essere meno favorevole (questo sarebbe l’unico interesse del pruttore ad
invocare la normativa italiana) non coglierebbe.