A cura di Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
ASPETTO - PRELIMINARE
Esistono in Portogallo due tipi di
responsabilità del produttore, la responsabilità diretta del produttore per vizzi del prodotto (garanzia),
sancita dal DL 84/2008 che ha trasposto la direttiva Direttiva n.º 1999/44/CE e
la responsabilità oggettiva ed extracontrattuale del produttore per i danni che il prodotto possa aver procvocato sancita dal DL
383/89 che ha trasposto la direttiva 85/374/CE.
A - RESPOSABILITÁ
DIRETTA DEL PRODUTTORE - GARANZIA
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA CONTRATTUALE CONFERITA AL
DISTRIBUITRE
Caso esista tra le parti un contratto
che conferisce una garanzia specifica (24mesi / 36 mesi) al distributore, la
medesima deve intendersi come una garanzia attribuita volontariamente dal
Produttore al distributore che si
estende automaticamente alla filiera di vendita.
Infatti trattandosi di un
rapporto tra commercianti/professionisti (imprenditori) il termine legale
sarebbe molto più corto (codice commercio portoghese o Convenzione di Vienna
danno termini inferiori ai 15 giorni), essendo possibile arrivare ai 12/24/36
mesi solo a seguito di una garanzia volontaria.
In ogni caso il termine
della garanzia deve considerarsi dalla consegna tra le parti dei beni. Potrà esistere una zona d’ombra, e quindi di
discussione, relativamente al “vizio occulto” ovvero il vizio non percettibile
ad occhio nudo, essendo necessario un test
o comunque un uso del bene per la sua rilevazione. La posizione che difendiamo,
e che risulta anche della giurisprudenza è che comunque è onere del distributore
(in qualità di commerciante/professionista – organizzato imprenditorialmente)
verificare per campionatura la conformità del prodotto alla consegna.
Rileviamo inoltre che la
legge 84/2008 relativa alla responsabilità diretta del produttore per
effetti di garanzia, sussiste solo avanti al consumatore finale e non
avanti il distributore o altri professionisti intermedi nella filiera/catena di
vendita del prodotto (sub-distributori, installatori).
Il produttore potrà essere
responsabilizzato solo su azione/iniziativa del consumatore finale che potrà:
a)
Citare direttamente il
produttore.
b) Far chiamare indirettamente il
Produttore all’azione dal distributore nell’esercizio del suo diritto rivalsa.
La ns opinione è quindi possiamo trovarci di fronte a 3
termini di garanzia distinti.
PRIMO: Termine garanzia volontario del produttore al distributore
che parte dalla consegna della merce. Questa è una garanzia commerciale tra
professionisti.
SECONDO: 24 messi - dalla consegna del bene al
consumatore finale in forza della legge 84/2008 se produttore citato
direttamente da consumatore finale.
TERZO: 5 anni - dalla consegna del bene al distributore in azione di regresso del medesimo una volta
che è stato citato dal consumatore, oppure direttamente dal Distribuitore
provando che a sua volta ha pagato/indennizzato, in diritto regresso il suo
acquirente, (sub-distributore) e che costui, a sua volta, ha
pagato/indennizzato in diritto regresso il suo acquirente (installatore) sino
al consumatore finale che deve necessariamente aver promosso la filiera di
rivalse.
Il termine di 24 mesi dalla consegna al consumatore
finale e di 5 anni non esiste se la richiesta ha origine da venditori
professionisti intermedi, ma solo se promossa dal consumatore finale non
professionista.
Si rileva, come più avanti
(nel diritto rivalsa) si spiegherà, che solo il consumatore finale può citare
direttamente il produttore, viceversa i venditori intermedi possono esercitare
il diritto di rivalsa rispettando tutta la filiera, ovvero l’installatore può
esercitare il diritto di rivalsa colo contro
sub-distributore che gli ha venduto il prodotto e non contro il
produttore.
Quindi fuori dall’ambito dalla
garanzia volontaria il produttore può essere citata solo dal consumatore finale
o dal distributore solo se citato direttamente dal consumatore finale oppure in
sequenza di diritto rivalsa, ma non da altri acquirenti intermedi.