martedì 23 luglio 2013

SPAGNA: CONSIGNMENT STOCK - L’Agenzia Tributaria spagnola puntualizza

a cura di Piero Viganego avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
Avv. Piero Viganego


Fino al 2013, l’Agenzia Tributaria applicava lo stesso regime IVA al Consignment stock  e al Deposito per la vendita, questo trattamento uniforme non sarà più accettato.

Infatti, la questione di chi detiene la proprietà della merce non conta niente ai fini IVA, conta invece la facoltà di disposizione di tale merce.
Quando si invia la merce al cliente spagnolo in regime di contratto estimatorio, tale cliente può prelevare la merce in qualunque momento, avendo dunque il diritto di disposizione sulla merce.


Ai fini IVA la vendita intracomunitaria (art. 41 Legge IVA italiana) si genera nel momento in cui si trasferisce, non il diritto di proprietà, ma la facoltà di disposizione della merce (quando arriva la merce al magazzino del cliente).

Qual’é il problema? Il problema é che al cliente non le interessa ricevere una fattura della Società comunitaria fino a quando abbia prelevato la merce. In realtà sono i clienti spagnoli quelli che rompono il gioco IVA per proprio interesse. Se il cliente non capisce o non vuole capire che esiste già una operazione intracomunitaria dal momento in cui la merce entra nel suo magazzino, allora dobbiamo andare a finire a la soluzione alternativa, che sarebbe la richiesta di una Partita IVA spagnola per gestire un vero e proprio deposito nel magazzino del cliente, non un semplice consignmet stock).