Fino al 2013, l’Agenzia Tributaria applicava lo stesso
regime IVA al Consignment stock e al
Deposito per la vendita, questo trattamento uniforme non sarà più accettato.
Infatti, la questione di chi detiene la proprietà della
merce non conta niente ai fini IVA, conta invece la facoltà di disposizione di
tale merce.
Quando si invia la merce al cliente spagnolo in regime di
contratto estimatorio, tale cliente può prelevare la merce in qualunque
momento, avendo dunque il diritto di disposizione sulla merce.
Ai fini IVA la vendita intracomunitaria (art. 41 Legge
IVA italiana) si genera nel momento in cui si trasferisce, non il diritto di
proprietà, ma la facoltà di disposizione della merce (quando arriva la merce al
magazzino del cliente).
Qual’é il problema? Il problema é che al cliente non le
interessa ricevere una fattura della Società comunitaria fino a quando abbia
prelevato la merce. In realtà sono i clienti spagnoli quelli che rompono il
gioco IVA per proprio interesse. Se il cliente non capisce o non vuole capire
che esiste già una operazione intracomunitaria dal momento in cui la merce
entra nel suo magazzino, allora dobbiamo andare a finire a la soluzione
alternativa, che sarebbe la richiesta di una Partita IVA spagnola per gestire un
vero e proprio deposito nel magazzino del cliente, non un semplice consignmet
stock).