A cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
Disciplina dell’azione di regresso del venditore verso il produttore:
Disciplina dell’azione di regresso del venditore verso il produttore:
L’ipotesi dell’azione diretta contro produttore è riservata
al solo consumatore finale.
Questo fatto riduce notevolmente il rischio
del produttore, il quale puó essere chiamato in giudizio solo da un consumatore alla
volta e quindi, normalmente per valori così bassi (quasis empre un uico prodotto) che molte volte toglie interesse pratico a promuovere
l’azione.
Diversa è la situazione se un venditore (distributore, sub-distributore o installatore) decidesse
indennizzare direttamente i propri clienti per poi cumulare gli indennizzi in
una unica azione di regresso contro il produttore.
i) legittimati
passivi;
I
legittimati passivi dell’azione di regresso sono i rispettivi venditori. Come già
accenato il dritto di regresso può essere esercitato solo nei confronti del venditore,
quindi l’installatore potrà citare solo il sub-distributore, il Sub-distributore
il distributore principale e solo quest’ultimo potrà citare il produttore.
ii) termine
di prescrizione;
Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna del bene al venditore intermediario che esercita il diritto di regresso e contato sino alla data in cui il venditore che esercitata il diritto di rivalsa sia stato citato in giudizio. Quindi cosista una garanzia volontaria del produttore al distributore di, per esempio, 36 mesi, possiamo considerare che esistono 2 termini prescrittivi relativamente a possibili vizzi:
- uno 36 mesi di natura prettamente commerciale avanti distributore per eventuali vizzi sollevati direttamente dal medesimo.
- un secondo di 5 anni avanti il distributore ma unica ed esclusivamente se il medesimo esercita diritto di rivalsa dimostrando il difetto e di aver indennizzato o sostituito il bene al venditore intermedio e qs via via a tutta la filiera sino al consumatore finale.
QUESTA SECONDA RESPONSABILITÁ PROLUNGATA (5 anni) ESISTE SOLO SE PROMOSSA, NELLA SUA ORIGINE, DAL CONSUMATORE FINALE.
Oltre al termine di 5 anni dalla consegna esiste un secondo termine prescrittivo che è di 2 mesi dalla data di sistizione del bene, per cui il venditore che abbia sostituito o riparato il bene ha 2 mesi per promuovere l’azione di rivalsa contro il suo venditore.
Il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna del bene al venditore intermediario che esercita il diritto di regresso e contato sino alla data in cui il venditore che esercitata il diritto di rivalsa sia stato citato in giudizio. Quindi cosista una garanzia volontaria del produttore al distributore di, per esempio, 36 mesi, possiamo considerare che esistono 2 termini prescrittivi relativamente a possibili vizzi:
- uno 36 mesi di natura prettamente commerciale avanti distributore per eventuali vizzi sollevati direttamente dal medesimo.
- un secondo di 5 anni avanti il distributore ma unica ed esclusivamente se il medesimo esercita diritto di rivalsa dimostrando il difetto e di aver indennizzato o sostituito il bene al venditore intermedio e qs via via a tutta la filiera sino al consumatore finale.
QUESTA SECONDA RESPONSABILITÁ PROLUNGATA (5 anni) ESISTE SOLO SE PROMOSSA, NELLA SUA ORIGINE, DAL CONSUMATORE FINALE.
Oltre al termine di 5 anni dalla consegna esiste un secondo termine prescrittivo che è di 2 mesi dalla data di sistizione del bene, per cui il venditore che abbia sostituito o riparato il bene ha 2 mesi per promuovere l’azione di rivalsa contro il suo venditore.
iii)eventuale
obbligo di denuncia.
Non esiste un vero e proprio obbligo di denuncia previa, nel diritto di regresso essendo normale l’esercizio dell’azione giudiziale diretta.
Avv. Paolo Pozzan
Paolo Pozzan - Advogados
Avvocato in Portogallo
Porto e Lisbona
Rua Julio Dinis 825 2º esq Porto
Rua Sampaio pina 58 3º esq Lisbona
www.paolopozzan.com
info@paolopozzan.com
Non esiste un vero e proprio obbligo di denuncia previa, nel diritto di regresso essendo normale l’esercizio dell’azione giudiziale diretta.
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