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Avv. Paul Bonsirven
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FRANCIA: RITARDI DI PAGAMENTI - Arma letale contro il debitore moroso : multa fino 375.000 €
Finalmente la Francia è andata oltre alle disposizioni delle due ultime Direttive e ha previsto per il debitore in ritardo di pagamento una multa amministrativa e non civile oppure penale fino a 375.000 €
Da molto tempo la Francia ha cercato ad
essere più efficacia nella lotta contro i pagamenti tardivi. Adeguandosi alle
diversi Direttive CE, la Francia è andata tuttavia oltre. Lo scopo delle
diverse leggi ? Offrire alle piccole e medie ma anche micro imprese un
finanziamento gratuito conseguenza di un pagamento più veloce; e il mezzo per
tale risultato poteva essere una normativa davvero impegnativa e più veloce.
Già nel 2000 ricordiamo che è stato previsto
l’obbligo di comunicare su semplice domanda di un compratore le condizioni
generali di vendita e l’obbligo – con possibile multa di 100.000 FF - di
prevedere su queste CGV le modalità di pagamento – i termini - e le possibili sanzioni
in caso di ritardo di pagamento articolo L 441-6 del Codice di commercio. Pero
questa sanzione, limitata allora al pagamento di interessi di ritardo di 7
punti + tasso BCE, non ha cambiato molto l’abitudine dei compratori di pagare
oltre alla scadenza prevista..
Questo articolo L 441-6 ha subito numerosi
aggiornamenti, nel 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013 e 2014.
Fino a 2013, i cambiamenti riguardavano soprattutto
l’aumento del tasso d’interessi di ritardo – dal 7 punti a finalmente 10 punti
+ BCE – e i termini massimi di pagamenti autorizzati – salvo accordo collettivo
di branche e alcuni professioni (trasportatori, vendita di determinati prodotti
alimentari) – che sono stati fissati a 45 giorni fine mese oppure 60 giorni dalla
data di emissione della fattura.
Tuttavia anche se, di anno in anno, le
sanzioni finanziare hanno aumentato mai è stato prevista una multa tanto deterrente
nei confronti di un debitore in ritardo.
PEGGIORMAMENTO
DELLE SANZIONI :
Finalmente con l’Ordinanza 2014-487 del 14
marzo 2014, il Governo francese e non più il Parlamento, ha previsto nei
confronti del debitore moroso una multa non più penale oppure civile ma proprio
di carattere amministrativa. Tale norma di fatti prevede una multa fino a
75.000 € per il debitore persona fisica e fino a 375.000 € per il debitore persona giuridica – società.
In caso di recidiva entro due anni da
decorrere dalla data in cui la prima condanna è diventata definitiva, la multa
può essere raddoppiata.
Oltre a questa aggravamento delle sanzioni,
l’Ordinanza relativamente alla fatturazione periodica (in modo di evitare
l’emissione di una fattura per ogni prelievo) ha previsto un termine di
pagamento che non può superare 45 giorni della data di emissione della fattura
periodica (art. 441-6 del Codice di commercio).
AUTORITA
AMMINISTRATIVA COMPETENTE:
Per pronunciare la multa è stato deciso di
dare l’incarico alla Direzione generale della concorrenza, del consumo e della
repressione delle frodi - DGCCRF - Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
– la quale dipende dal Ministero dell'Economia, dell'Industria e Digitale .
TERMINE
DI PRESCRIZIONE :
Il termine di prescrizione dell’eventuale azione
della DGCCRF per sanzionare il debitore si prescrive in tre anni interi da
decorrere dalla data dell’insoluto. Tuttavia se entro tale termine, è stato
fatto un atto mirante alla ricerca, la constatazione o la sanzione della mancanza,
il termine viene interrotto.
La constatazione del mancato rispetto del
termine di pagamento deve essere riportata dalla DGCCRF con specifico verbale.
La DGCCRF prima di decidere della multa, informa
per iscritto il debitore della possibilità di esaminare i documenti con la
possibile assistenza da un legale di sua scelta,. Viene informato ancora il
debitore della possibilità di presentare le sue osservazioni scritte, entro 60
giorni.
Trascorso 60 giorni, la DGCCRF può, con
decisione che deve essere motivata, condannare il debitore ad una multa. A tale
condanna può essere ancora aggiunto a titolo ovviamente di pena complementare
una pubblicazione, la quale può essere fatta oppure sulla stampa, oppure per
via elettronica, e anche tramite affissione, per la totalità della decisione o
una parte. La pubblicazione può prendere la forma di un comunicato informativo con
i motivi e il dispositivo della decisione.
La pubblicazione della decisione viene fatta
inoltre sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese.
Il debitore non può opporsi a questa pubblicazione.
L’affissione viene fatta nei luoghi e per un
periodo che deve indicato nella decisione e che non può superare due mesi. Nel
caso di strappo del manifesto oppure di ritiro, occultamento, sarà di nuovo
provveduto all’affissione.
Conviene precisare che la DGCCRF può
intervenire da propria iniziativa oppure dopo denuncia dal creditore.
La condanna può essere contestata dal debitore presso il Ministro dell'Economia.
CONCLUSIONI :
Arma letale o no ? Pensiamo
davvero che la nuova norma dovrebbe incentivare i debitori di male fade a
pagare oppure prendere accordo con il loro creditore, in quanto :
•
La procedura della DGCCRF è notevolmente più veloce di una procedura penale la quale dura oltre un anno di solito.
•
L’importo dell’eventuale condanna potrebbe dissuadere un debitore di male
fede.
•
Le lettere di messa in mora dovrebbero essere modificate per tenere conto
della nuova norma francese.
•
L’importo
dell’eventuale multa dovrebbe dissuadere un debitore di male fede.
Paul BONSIRVEN
Avocat
3 Cours de la Liberté
69003 LYON
Tel +33 0478602703
Fax +33 0478623559
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