giovedì 18 novembre 2010

PORTOGALLO: Il potere di rappresentanza dell'agente commerciale


 La modalità di distribuzione attraverso agenti commerciali, corrisponde alla contrattazione di uno, o più, collaborati indipendenti, i quali, a fronte di una commissione e/o compenso fisso, procacciano (con o senza rappresentanza) affari in nome e per conto dell'azienda preponente.


All’agente commerciale viene normalmente conferito un territorio geografico in esclusiva.

In Portogallo l'agente commerciale può concludere contratti in nome e per conto del preponente solo nella misura in cui gli siano stati conferiti, per scritto, poteri di rappresentazione del preponente.

Questo significa che, caso tali poteri non gli siano conferiti tramite contratto o documento autonomo, gli affari procacciati sono mere proposte negozialiche dovranno essere ratificate dal preponente.


Tuttavia a tutela dell’acquirente, la legge sull'agenzia portoghese conferisce in modo automatico all’agente commerciale una porzione di rappresentazione, indipendentemente dal fatto che abbia o meno poteri di rappresentanza.

Infatti all'agente commerciale possono essere validamente presentati dall'acquirente reclami, cosi come può predisporre interventi urgenti per difendere gli interessi del cliente. In Portogallo potrà quindi essere validamente presentato ad un agente commerciale un reclamo di non conformità di un prodotto senza che il preponente possa eccepire la non rappresentanza dell’agente commerciale.

Uno dei punti che normalmente suscita maggiore discordia tra preponente, agente commerciale e acquirente è la riscossione dei crediti effettuata dall’agente commerciale.

L'agente potrà validamente riscuotere crediti in nome e per conto del preponente solo nella misura in cui sia stato a ciò espressamente autorizzato per scritto dal preponente. Questa autorizzazione si presume tuttavia conferita, limitatamente agli affari da lui mediati, all'agente che siano stati conferiti poteri di rappresentazione.

Per questa ragione se è intenzione del preponente conferire poteri di rappresentanza per concludere affari, ma non per riscuotere crediti, dovrà escludere espressamente nella rappresentanza la facoltà di riscossione dei crediti negli affari mediati dall'agente.

Gli affari conclusi e i pagamenti effettuati ad agenti senza rappresentazione, o con rappresentanza ma senza poteri di riscuotere crediti, possono tuttavia considerarsi validi (anche senza poteri scritti), nel caso in cui esistano “circostanze oggettive” alle quali “il preponente abbia concorso” con il suo comportamento o omissione, per cui il cliente finale, in buone fede, è stato indotto a credere che l'agente fosse munito di tali poteri di riscossione crediti.

Quindi, se l’agente senza rappresentanza o con rappresentanza senza poteri di riscossione crediti, riscuote comunque crediti ed il preponente tollera tale comportamento, non potrà eccepire a posteriori, al cliente finale, di aver pagato a chi non aveva poteri di riscossione crediti.