a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
L’azione esecutiva é possibile in Portogallo quando si è in possesso di un titolo esecutivo.
I titoli esecutivi sono, oltre a sentenza nazionale, i titoli cambiari
(tratta, assegno, cambiale) e le confessioni espresse del debito anche su
scrittura privata. Oltre ciò, sono titoli esecutivi anche le sentenze estere,
relativamente alle quali tuttavia, bisogna fare una distinzione tra sentenze
comunitarie e non comunitarie.
Per le sentenze comunitarie, le stesse saranno direttamente eseguibili se ottenute tramite procedure europee come il Decreto Ingiuntivo Europeo o, anche se ottenute attraverso Decreto Ingiuntivo italiano, se munite del successivo riconoscimento della cancelleria del tribunale come avendo valenza europea tramite conferimento di Titolo Esecutivo Europeo.
Diversamente le sentenze straniere (comunitarie o non) che non siano state
ottenute con procedure europee o senza Titolo Esecutivo Europeo devono ottenere
un exequatur in Portogallo. Exequatur che per le sentenza Comunitaria si chiede
nei termini del Reg. CE 44/2001 nei restanti casi (sentenze extraeuropee) attraverso
una richiesta di riconoscimento della sentenza straniera alla corte di appello
competente nei termini del codice di procedura civile portoghese (il quale, tra
le altre cose verificherà se esistono accordi di riconoscimento reciproco tra
il Portogallo ed il Paese emanatore della sentenza).
L’azione esecutiva permette di procedere direttamente con una aggressione patrimoniale
del debitore, ovvero con pignoramenti del patrimonio.
Tuttavia bisogna fare anche qui delle distinzioni.
Il procedimento esecutivo può essere soggetto ad opposizione. In questo
caso si aprirà una un procedimento di cognizione dentro il procedimento esecutivo
al fine di verificare le ragioni della opposizione.
In caso di sentenza come titolo esecutivo, le ipotesi di opposizione sono
molte ridotte e si riassumano ad errori di omonimia, o violazioni di garanzie
di procedurali o di citazione in caso di condanna in contumacia. In particolare
in caso di sentenze straniere (comunitarie) potrà essere messa in discussione l’eventuale
efficacia della citazione se si sono registrati errori nell’esecuzione della
stessa in particolare l’eventuale mancanza di traduzioni o documenti come
asseverato dalla legge comunitaria che regola la citazione.
In caso di titoli esecutivi stragiudiziali (confessione del debito,
cambiale, tratta, assegno) la possibilità di opposizione è molto più ampia e potrà
spaziare da eventuali vizzi del titolo a eccezioni di inadempimento
contrattuale (difetto, ritardi, ecc…).
L’opposizione non sospende i pignoramenti, salvo nei casi in cui il
debitore depositi in Tribunale una
cauzione a copertura del debito, o nei casi in cui, essendo l’esecuzione basata
sui un titolo stragiudiziale, sia eccepita e sia provata sommariamente la falsità della firma nel titolo che serve da
titolo esecutivo.
Come riferito l’eventuale opposizione non sospende i pignoramenti, sospende
tuttavia la vendita di tali beni pignorati. Infatti lo spirito del legislatore
in caso di opposizione è stato quello di impedire che il debitore possa
defraudare garanzie di pagamento con opposizioni dilatorie, avendo tuttavia salvaguardato
la vendita dei beni pignorati al fine di evitare la definitiva perdita degli
stessi o maggiori danni per il debitore caso l’opposizione abbia successo. Per
cui, l’opposizione non impedisce i pignoramenti a garanzia del credito, ma
impedisce la vendita a effettivo
pagamento del debito , perlomeno sino a quando non si risolve (negativamente) l’opposizione
presentata.
In fine è da riferire che in caso di esecuzione basata su titolo giudiziale
o su titolo stragiudiziale per valore inferiore a 30.000,00€ l’ufficiale giudiziario
nominato può procedere direttamente con il pignoramento dei beni e solo successivamente
notificare il debitore dell’esecuzione, effettuando quello che si chiama
pignoramento preventivo.
Viceversa nei casi di titoli esecutivi stragiudiziali di valore superiore a
30.000,00€ l’ufficiale giudiziario non può precedere direttamente con i
pignoramenti dovendo attendere dal giudice autorizzazione per citazione previa del
debitore e solo successivamente al termine di opposizione, e dipendendo dal
tipo di opposizione, procedere con i pignoramenti.