lunedì 9 luglio 2012

PORTOGALLO: I Titoli Cambiari - 1





Riferimenti Generali


Il Portogallo ha aderito alle convenzioni internazionali sugli strumenti cambiari ed assegni. Relativamente alle norme cambiarie ha aderito alla  Convenzione di Ginevra del 7 luglio 1930; mentre relativamente agli assegni ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 19 Marzo 1931, entrambe le convenzioni sono state ratificate in Portogallo dal Decreto nº 23.721, de 29 de Marzo de 1934. Questa ratifica ha dato origine a due testi unici, il LULL (Lei Uniforme Letras e Livranças) relativa ai titoli cambiari e il LUCH (Lei Uniforme Cheques) relativa agli assegni.


CAMBIALE
In Portogallo esiste sia la cambiale (letra) che la tratta (livrança).
La forma più comune ed usata nelle relazioni commerciali tra imprenditori è la cambiale (letra) mentre nelle relazioni con la banca è usata con più frequenza la tratta (livrança).
Alla tratta (livrança) è applicata la normativa della cambiale salvo piccole modifiche, e forma di intervento delle parti. Per esempio nella tratta l’accettante passa ad essere il sottoscrittore.

Emissione e forma della cambiale
Nei termini dell’art. 1 del Decreto-Lei n.º 23 721, del 29 Marzo 1934 (LULL) i requisiti essenziali della cambiale sono:

- L’uso della parola “cambiale” (in portoghese “letra”) inserita nel testo del titolo cambiario ed espressa nella langua del titolo. (nel caso di cambiale portoghese  la parola sarà “letra”  mentre per la tratta portoghese la parola sarà “livrança”)
- l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma monetaria
- Il nome di colui che è obbligato al pagamento (sacado)
- La data di pagamento (in assenza della quale la cambiale si considera pagabile a vista)
- Il luogo di pagamento
- Il nome della persona alla quale, o all’ordine della quale, si deve effettuare il pagamento. (Beneficiário)
- La data ed il luogo di emissione (in assenza della menzione del  luogo si considera che il luogo di emissione e di pagamento coincidono con il luogo apposto accanto al nome del traente/beneficiario)
- Firma di colui che emette la cambiale o tratta (traente) – che dovrà essere accettata dal debitore.

Per facilità esistono in circolazione in Portogallo dei moduli di cambiali e tratte pre-stampati di case editrici o del ministero delle finanze. Tuttavia nulla impedisce alle parti di elaborare autonomamente delle cambiali a patto che il documento, per essere cambiale o tratta con i rispettivi effetti legali, contengano gli elementi essenziali sopra elencati.

I requisiti sopra elencati devono essere distinti tra essenziali e non essenziali. Ovvero requisiti la cui assenza non determina, per il documento, la perdita della qualifica come titolo cambiario e quelli che determinano la nullità della cambiale come titolo cambiario. Non sono essenziali solo “la data di pagamento” e “la data luogo di emissione”.

In Portogallo le tratte e le cambiali sono soggette a bollatura fiscale - in questo momento (2012) il valore della bollatura delle cambiali è pari a 0,5% del valore della cambiale. Tuttavia una eventuale non bollatura non inficerà il suo valore come titolo cambiario ed esecutivo, esistendo una semplice e mera irregolarità fiscale sanabile a posteriori.

 Girata
Tutte le cambiali, anche quelle che non contengono la menzione espressa “all’ordine” sono girabili a terzi, e questi a sua volta la possono girare ad altri.
La cambiale non è girabile solo se contiene espressamente la menzione “non all’ordine” o una menzione equivalente (non girabile - girata vietata – ecc…).
La girata si concretizza attraverso la firma del beneficiario sul retro della cambiale o, caso non ci sia spazio in un allungamento della stessa da creare con un foglio bianco delle stesse dimensioni della cambiale.
La girata non può essere parziale ne condizionata. La violazione di questa norma comporta la nullità della girata.
Colui che effettua la girata garantisce sia l'accettazione del debitore che il pagamento della cambiale
Al beneficiario di girata non possono essere opposti da parte del debitore, inadempimenti contrattuali del traente al fine di evitare il pagamento, salvo che si dimostri il beneficiario della girata non ne avesse conoscenza prima della girata.