A Cura di Paolo Pozzan (avvocato in Portogallo Porto - Lisbona)
Accettazione
L’accettazione
si esprime attraverso la menzione “accettata” (aceite) seguita dalla firma del
debitore o semplicemente dalla firma del debitore nella parte anteriore della
cambiale.
La
cambiale può essere presentata per accettazione del debitore in qualsiasi
momento anteriore alla data di scadenza. Il beneficiario può specificare nella
cambiale se la stessa deve essere presentata per accettazione con o senza data
specifica.
Le cambiali a vista devono essere presentate ad accettazione nel termine di 1 anno dalla sua emissione. Il beneficiario può allungare o ridurre questo termine, i beneficiari della girata possono a loro volta ridurre questa scadenza ( ma non allungarla).
Le cambiali a vista devono essere presentate ad accettazione nel termine di 1 anno dalla sua emissione. Il beneficiario può allungare o ridurre questo termine, i beneficiari della girata possono a loro volta ridurre questa scadenza ( ma non allungarla).
Avvallo
La
cambiale può essere nella sua totalità o in parte garantita da un avvallo dato
da un terzo o da uno dei sottoscrittori della cambiale (supponiamo un sottoscrittore
della cambiale in qualità di legale rappresentante di una azienda, che da un
avvallo personale).
L’avvallo
si esprime attraverso una formula del tipo: “bom para aval” (valido per avvallo) o formula equivalente, come “dou o meu aval” (do il mio avvallo)
seguito dalla firma dell'avvallante. L’avallo deve indicare la persona che si
garantisce, in caso di assenza si considera che l’avallante garante il
beneficiario della cambiale. É quindi importantissimo che si esprima
letteralmente e graficamente che si da l’avvallo al debitore (sacado) con una
formula del tipo “dou o meu aval ao
sacado” seguito dalla firma dall’avallante. Caso contrario si presume che
l’avvallo è dato al beneficiario (in possibili girate) diventando cosi un
avvallo inutile, visto che presume garantire il creditore al posto del debitore.
L’avallo
è una garanzia autonoma, nel quale l’avallante diviene obbligato in solido con
il debitore principale.
Pagamento e protesto
Il
portatore della cambiale deve presentarla a pagamento nel giorno della scadenza
o nei due giorni feriali successivi.
Al
pagamento il debitore può esigere una ricevuta. Il portatore non può rifiutare
un pagamento parziale, ma può protestare la differenza.
In
caso di mancato pagamento il portatore può protestare la cambiale contro il
debitore, avvallanti e i giranti.
In
Portogallo il protesto è effettuato attraverso atto formale avanti notaio
portoghese che notificherà il debitore, avvallante e giranti.
In
Portogallo il protesto non è necessario per poter agire giudizialmente usando
la cambiale come titolo esecutivo contro il debitore della cambiale e
avvallanti. Per cui il titolo esecutivo si mantiene valido ed efficace
indipendentemente dal protesto. Il protesto è necessario solo in caso di azione
contro il girante. Tuttavia è possibile mantenere il titolo esecutivo anche
contro il girante evitando il processo di protesto qualora nella cambiale esista
la menzione di “sem despesas” (senza spese).
Non
esiste in Portogallo un elenco pubblico dei protesti, i quali tuttavia sono
registrati nella “centrale rischi della Banca del Portogallo”, al quale hanno
accesso le banche, avendo effetto nefasto nella concessione di crediti bancari.
Efficacia della cambiale
Le
cambiali sono titoli esecutivi direttamente eseguibili, contro debitore
principale, avvallante e girante/i (in quest’ultimo caso deve esserci la
clausola senza spese).
In
caso di cambiale/titolo esecutivo di valore inferiore a 30.000,00€ è possibile
effettuare direttamente il pignoramento, per cambiali il cui valore
superi i 30.000,00€ è obbligatorio effettuare la previa citazione del debitore,
girante o avvallante, prima di procedere con i pignoramenti.
In
entrambi i casi i debitori sotto esecuzione, possono costituirsi in giudizio
presentando delle opposizioni.
L'opposizione
non sospende i pignoramenti (salvo deposito di cauzione nel valore
dell’esecuzione, o prova sommaria di falsificazione della firma della cambiale)
ma sospende la vendita dei beni.
Ovvero
mantiene la garanzia sino a decisione sull’opposizione.
Le
eccezioni in opposizione sollevabili da controparte possono essere legate:
-
sia alla cambiale stessa, come mancanza di un requisito essenziale della
cambiale, prescrizione, irregolarità formali come interruzione della catena di
girate, ecc.,
-sia
alla relazione giuridica soggiacente alla cambiale, come avvenuto pagamento;
inadempimento contrattuale che è all’origine del pagamento titolato dalla
cambiale; ecc… Tuttavia se l'attore dell'esecuzione della cambiale è un
beneficiario di girata, non gli possono essere opposti inadempimenti del
traente nel rapporto soggiacente all’emissione della cambiale.
La
cambiale come titolo esecutivo eseguibile contro il debitore o avallante
prescrive nel termine di 3 anni, per azioni contro il beneficiario girante o
altri giranti, prescrive nel termine di 1 anno dal protesto o dalla data
scadenza della cambiale caso la stessa abbia la clausola “senza spese”.
In
Portogallo, sopratutto a livello di garanzie richieste dalle banche, è
abbastanza usata la tratta in bianco. Ovvero cambiale/tratta non compilata ma
già accettata/sottoscritta dal debitore e avvallante, accompagnata da un patto
di compilazione, ovvero un accordo che stabilisce le regole in base alle quali
è possibile alla banca compilare e presentare a pagamento la cambiale o tratta
già accettata o sottoscritta in bianco.