lunedì 6 agosto 2012

PORTOGALLO: I Titoli Cambiari - 2


A Cura di Paolo Pozzan (avvocato in Portogallo Porto - Lisbona)


Accettazione
L’accettazione si esprime attraverso la menzione “accettata” (aceite) seguita dalla firma del debitore o semplicemente dalla firma del debitore nella parte anteriore della cambiale.
La cambiale può essere presentata per accettazione del debitore in qualsiasi momento anteriore alla data di scadenza. Il beneficiario può specificare nella cambiale se la stessa deve essere presentata per accettazione con o senza data specifica.
Le cambiali a vista devono essere presentate ad accettazione nel termine di 1 anno dalla sua emissione. Il beneficiario può allungare o ridurre questo termine, i beneficiari della girata  possono a loro volta ridurre questa scadenza ( ma non allungarla).


Avvallo
La cambiale può essere nella sua totalità o in parte garantita da un avvallo dato da un terzo o da uno dei sottoscrittori della cambiale (supponiamo un sottoscrittore della cambiale in qualità di legale rappresentante di una azienda, che da un avvallo personale).
L’avvallo si esprime attraverso una formula del tipo: “bom para aval” (valido per avvallo) o formula equivalente, come “dou o meu aval” (do il mio avvallo) seguito dalla firma dell'avvallante. L’avallo deve indicare la persona che si garantisce, in caso di assenza si considera che l’avallante garante il beneficiario della cambiale. É quindi importantissimo che si esprima letteralmente e graficamente che si da l’avvallo al debitore (sacado) con una formula del tipo “dou o meu aval ao sacado” seguito dalla firma dall’avallante. Caso contrario si presume che l’avvallo è dato al beneficiario (in possibili girate) diventando cosi un avvallo inutile, visto che presume garantire il creditore al posto del debitore.
L’avallo è una garanzia autonoma, nel quale l’avallante diviene obbligato in solido con il debitore principale.

Pagamento e protesto
Il portatore della cambiale deve presentarla a pagamento nel giorno della scadenza o nei due giorni feriali successivi.
Al pagamento il debitore può esigere una ricevuta. Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale, ma può protestare la differenza.
In caso di mancato pagamento il portatore può protestare la cambiale contro il debitore, avvallanti e i giranti.
In Portogallo il protesto è effettuato attraverso atto formale avanti notaio portoghese che notificherà il debitore, avvallante e giranti.
In Portogallo il protesto non è necessario per poter agire giudizialmente usando la cambiale come titolo esecutivo contro il debitore della cambiale e avvallanti. Per cui il titolo esecutivo si mantiene valido ed efficace indipendentemente dal protesto. Il protesto è necessario solo in caso di azione contro il girante. Tuttavia è possibile mantenere il titolo esecutivo anche contro il girante evitando il processo di protesto qualora nella cambiale esista la menzione di “sem despesas” (senza spese).
Non esiste in Portogallo un elenco pubblico dei protesti, i quali tuttavia sono registrati nella “centrale rischi della Banca del Portogallo”, al quale hanno accesso le banche, avendo effetto nefasto nella concessione di crediti bancari.

Efficacia della cambiale
Le cambiali sono titoli esecutivi direttamente eseguibili, contro debitore principale, avvallante e girante/i (in quest’ultimo caso deve esserci la clausola senza spese).
In caso di cambiale/titolo esecutivo di valore inferiore a 30.000,00€ è possibile effettuare  direttamente il pignoramento, per cambiali il cui valore superi i 30.000,00€ è obbligatorio effettuare la previa citazione del debitore, girante o avvallante, prima di procedere con i pignoramenti.
In entrambi i casi i debitori sotto esecuzione, possono costituirsi in giudizio presentando delle opposizioni.
L'opposizione non sospende i pignoramenti (salvo deposito di cauzione nel valore dell’esecuzione, o prova sommaria di falsificazione della firma della cambiale) ma sospende la vendita dei beni.
Ovvero mantiene la garanzia sino a decisione sull’opposizione.
Le eccezioni in opposizione sollevabili da controparte possono essere legate:
- sia alla cambiale stessa, come mancanza di un requisito essenziale della cambiale, prescrizione, irregolarità formali come interruzione della catena di girate,  ecc.,
-sia alla relazione giuridica soggiacente alla cambiale, come avvenuto pagamento; inadempimento contrattuale che è all’origine del pagamento titolato dalla cambiale; ecc… Tuttavia se l'attore dell'esecuzione della cambiale è un beneficiario di girata, non gli possono essere opposti inadempimenti del traente nel rapporto soggiacente all’emissione della cambiale.
La cambiale come titolo esecutivo eseguibile contro il debitore o avallante prescrive nel termine di 3 anni, per azioni contro il beneficiario girante o altri giranti, prescrive nel termine di 1 anno dal protesto o dalla data scadenza della cambiale caso la stessa abbia la clausola “senza spese”.

In Portogallo, sopratutto a livello di garanzie richieste dalle banche, è abbastanza usata la tratta in bianco. Ovvero cambiale/tratta non compilata ma già accettata/sottoscritta dal debitore e avvallante, accompagnata da un patto di compilazione, ovvero un accordo che stabilisce le regole in base alle quali è possibile alla banca compilare e presentare a pagamento la cambiale o tratta già accettata o sottoscritta in bianco.