A cura di Paul Bonsirven - Avvocato in Francia (Lione - Parigi - Milano - Bologna)
DIPENDENTE IN FRANCIA E STABILE ORGANIZZAZIONE
Qualsiasi azienda italiana ha la possibilità
di assumere in Francia uno oppure parecchi dipendenti senza essere costretta ad
aprire una struttura fissa oppure costituire una filiale o una succursale.
La CONVENZIONE FISCALE tra la Francia e
l'Italia prevede questa possibilità.
L'articolo da prendere in considerazione è
l'articolo 5 il quale dispone :
Articolo 5 - Stabile organizzazione
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1
e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente,
cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in
uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere
contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile
organizzazione in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona esercita per l'impresa,
salvo il caso in cui le attività della persona siano limitate a quelle menzionate
al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una sede fissa di
affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile
organizzazione secondo le disposizioni del presente paragrafo
Il diritto positivo francese in seguito
all’OCDE (Commenti C n° 35) stabilisce che una ditta straniera puo avere una
stabile organizzazione con solo un rappresentante (persona fisica oppure
giuridica) anche senza uno stabilmente fisso d’affari (locale affittato per
es.) se le 3 seguenti condizioni
cumulative sono avverate :
- La Dipendenza
- Il Potere di conclusione di contratto
- L'Esercizio di un’attività non preparatoria oppure non ausiliare
1° LA DIPENDENZA
Questo concetto di dipendenza non viene
precisato in nessuna Convenzione Fiscale, tuttavia la dottrina ritiene questo
criterio e considera che l'indipendenza concerne una situazione di fatto dove:
- l’intermediario agisce
per conto suo e qualsiasi questo intermediario : agente, commissionario,
depositario …
- l’intermediario non
viene subordinato al suo committente : subordinazione giuridica (contratto di lavoro ) oppure
finanziaria (rimborso delle spese, mono-mandatario …)
2° IL POTERE DI CONCLUSIONE
L’intermediario (oppure l'agente, il
commissionario, depositario …) deve avere un potere di conclusione di contratti
che coinvolgono e/o impegnano la ditta straniera e esercitare questo potere in
un modo permanente e abituale,.
ATTENZIONE : per evitare qualsiasi rischio è
importantissimo prevedere:
- Gli ordini devono essere
sempre presi “sotto riserva dell'accordo del …”. Consigliamo di prevedere tale
menzione su tutta la documentazione (copia commissione, conferma ordine e
fattura)
- L’agente / intermediario
/ dipendente può avere un deposito a disposizione pero non deve disporre della
merce senza l’accordo specifico e scritto della sede italiana
- CAA di PARIGI 22/1/1998 n° 95-3510 et 97-637
- CE 1/6/2005 n°259618
3° L'ESERCIZIO DI UN ATTIVITA NON PREPARATORIA
OPPURE NON AUSILLIARE
L’intermediario deve esercitare un attività
che non sia preparatoria oppure ausiliaria.
Sono considerate di per se preparatorie o
ausiliarie le attività di acquisti di merce per l’impresa, di pubblicità, di
raccolta d’informazioni.
IMPORTANTE : bisogna considerare i fatti, la
situazione reale, la realtà del rapporto e non solo i contratti scritti, i
Tribunali non essendo per niente legati dagli accordi sottosocriti oppure dalle
dichiarazioni delle partie
CONCLUSIONE : Di conseguenza la dottrina
francese considera che un dipendente sprovveduto di potere di conclusione, può
raccogliere ordini oppure offerte da trasmettere alla sede legale della ditta, pero l'azienda italiana deve essere molto prudente sia nella redazione del contratto (di lavoro oppure di intermediario) che nella gestione del rapporto con il proprio collaboratore
Paul BONSIRVEN Avocat
3 cours de la Liberté
69003 - LYON
Tel +33 478 602 703
Fax +33 478 623 559
Cel + 33 685 707 202
paul.bonsirven@wanadoo.fr
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