a cura di Paul Bonsirven - avvocato in Francia (Lione e Parigi)
Offrire ai propri clienti francesi la possibilità di avere una certa quantità di merce a disposizione immediata presso il suo magazzino permette spesso di convincere il cliente di cambiare di fornitore e/o avere dei prezzi più competitivi (riduzione del costo del trasporto).
Offrire ai propri clienti francesi la possibilità di avere una certa quantità di merce a disposizione immediata presso il suo magazzino permette spesso di convincere il cliente di cambiare di fornitore e/o avere dei prezzi più competitivi (riduzione del costo del trasporto).
Inoltre nel corso degli ultimi due anni, alcuni grandi clienti francesi, adeguandosi alla legge francese sui termini di pagamenti massimi (45 gg oppure 60 gg - vedere il POST relativo a questo argomento) hanno richiesto al loro fornitori un tale deposito per compensare la riduzione dei loro termini di pagamento.
Conviene subito precisare che questa esigenza di Consignment Stock è stata dichiarata, dall'Ente pubblico francese di controllo del buon rispetto delle regole di ordine pubblico della concorrenza, abusiva al senso delle disposizioni dell'articolo L 442-6 del Codice di Commercio francese, se non era pratica prima tra le parti.
1 - CONTRATTO SCRITTO
Conviene subito precisare che questa esigenza di Consignment Stock è stata dichiarata, dall'Ente pubblico francese di controllo del buon rispetto delle regole di ordine pubblico della concorrenza, abusiva al senso delle disposizioni dell'articolo L 442-6 del Codice di Commercio francese, se non era pratica prima tra le parti.
1 - CONTRATTO SCRITTO
Per
esigenza fiscale il consignment stock deve essere convenuto con un
regolare contratto sottoscritto da Fornitore e Cliente.
Tale
contratto prevederà preferibilmente la legge francese sul mandato –
codice civile – e un foro competente francese, al fine di
facilitare nonché accelerare l'ottenimento di una sentenza di
condanna del cliente a restituire la merce in deposito nel caso di
litigio con il cliente.
Il
fornitore prevederà alcune altre clausole utili ad organizzare bene
il deposito et tutelare la sua azienda :
- luogo di deposito
- tenuta di un registro di entrata et uscita della merce in deposito – conviene precisare che la legge italiana obbliga il fornitore a tenere un registro identico in Italia
- controllo inventario all'improvviso
- assicurazione della merce in deposito
- fissazione di un esposizione massima in quantità e in valore e durata massima - ricordiamo che per la legge italiana la merce non può rimanere più di un anno all'estero senza fatturazione -
- termine per informare del trasferimento di proprietà
- responsabilità in caso mancanza e sanzioni
- disdetta, recesso per colpa e penale
- ripresa del magazzino alla cessazione del deposito
Lo
studio del contratto di consignment stock non deve essere trascurato e necessita l'assistenza di un avvocato in Francia
2
- ADEMPIMENTI FISCALI E DOGANALI
2.2
Identificazione
Non
appena sottoscritto l contratto il Fornitore si deve identificare
direttamente – e senza rappresentante fiscale, pero un mandatario
fiscale è consigliabile - presso il Servizio fiscale francese
adeguato al fine di avere un numero di partita IVA francese.
2.2
Termine di 3 mesi
Se
il trasferimento di proprietà (vendita) interviene entro il termine
di 3 mesi dell'entrata della merce sul territorio francese, dal punto
di vista fiscale e doganale l'operazione è una vendita INTRASTAT
normale : il fornitore fattura il compratore senza IVA e tocca al
compratore di dichiarare la TVA e procedere alla dichiarazione
INTRASTAT – chiamata DEB Déclaration Echange de Bien -
Se
il trasferimento non è intervenuto il novantesimo giorno dopo
l'entrata della merce, il fornitore deve procedere alla DEB d'entrata
in Francia non appena raggiunto la soglia di 460.000 euro. Dal
2006 la Francia ha adottato il sistema della REVERSE CHARGE il quale
significa che la TVA deve essere dichiarata dal compratore come per
una normale vendita intra comunitaria
2.3 Rischio di stabile organizzazione
La
Convenzione Fiscale tra la Francia e l’Italia prevede :
Articolo
5 :
Non
si considera che vi sia una stabile organizzazione se:
a)
si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di
esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
b)
le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di
deposito, di esposizione o di consegna;
Per
tranquillità è anche possibile per alcune circostanze particolari
di tutelarsi provvedendo mediante una richiesta specifica al Fisco
francese chiamata Rescrit – interpello. Il fisco ha 3 mesi
per rispondere, la risposta oppure il silenzio vincola il Fisco
Tel +33 478 602 703
Fax +33 478 623 559
Cel +33 685 707 202