venerdì 8 aprile 2011

PORTOGALLO: Propietà intellettuale - ovvero - la protezione delle vostre idee - 2

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

TUTELA GIURIDICA ALLE VIOLAZIONI DEL DIRITTO INDUSTRIALE
Cosa fare nel caso in cui, la nostra proprietà intellettuale, e piú specificamente la proprietà industriale sia violata.
La condizione indispensabile a qualsiasi tutela è ovviamente che esista un il registro.
Nonostante sia possibile agire solo civilmente richiedendo i danni patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto industriale ed inibendo la continuità della violazione, la tutela prevista dall'ordinamento giuridico portoghese si basa soprattutto in una azione di responsabilità penale del colpevole.

A- PROCEDIMENTO D'URGENZA:

1 - PROCEDURA CAUTELARE DI SEQUESTRO:
Nei termini dell'art. 340 del CPI, se esiste una violazione di un diritto privato legato a marchio, disegno, logotipo o nome e insegna, possono essere sequestrati i beni oggetto della violazione così come gli strumenti il cui uso esclusivo serva alla produzione della violazione.
Il richiedente nel dedurre la sua richiesta dovrà provare la titolarità del diritto e la lesione subita.

Come si può notare, il sequestro è limitato ai beni e strumenti che indizino violazioni di segnali distintivi, rimanendo esclusi dalla possibilità di sequestro violazioni di patenti, modelli di utilità e denominazione di origine. Questo fatto è abbastanza limitativo della norma sopratutto se consideriamo che la maggioranza e delle violazioni, e quelle con le conseguenze più gravi ed irrimediabili avviene nel campo delle patenti.

Alternativamente e come spiegato più avanti è possibile sostituire la procedura civile di sequestro, con una denuncia alla polizia economica che se, nella sequenza del controllo, verificherà l'esistenza di prodotti contraffatti o in violazione del diritto di privato di carattere industriale dovrà procedere al suo sequestro. Lo stesso avviene nelle dogane e posti di frontiera.

2 – PROCEDURA CAUTELARE NON SPECIFICATA
Sempre che l'obbiettivo della procedura cautelare non sia ottenere il mero sequestro dei beni, è possibile nei termini dell'art. 339º del CPI procedere con una procedura cautelare non specificata nella quale il richiedente specificherà la sua richiesta ed obiettivo al fine di tutelare i suoi diritti.

B- PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI
Le violazioni del diritto industriale hanno una valenza prettamente penale e di sanzione amministrativa, alla quale il danneggiato può associarsi costituendosi parte civile.

1 - TIPI DI VIOLAZIONE E REATI
 I Reati Penali nell'ambito della Proprietà industriale possono essere dei seguenti tipi:

1 – Violazione di una patente o modello di utilità: Quando si procede alla fabbricazione, impiego, uso, importazione o distribuzione di artefatti patentati o protetti da registro di modello di utilità.
Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 321 CPI

2 – Violazione di diritti esclusivi su disegni o modelli:  La quale si verifica con  l'imitazione o  riproduzione, sfruttamento, uso, importazione o distribuzione di disegni o modelli esclusivi (design).
Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 322 CPI

3 – Contraffazione imitazione e uso illegale di marca: Questo reato è consumato con: a) Contraffazione totale o parzialmente  o con qualsiasi altro modo riprodurre una marca registrata; b) Imitazione totale o anche parziale, purché nelle sue parti caratteristiche, di una marca registrata; c) Usare marche contraffatte o registrate; d) Usare, contraffare o imitare marche notorie; e) Usare , anche in prodotti non affini,  marche uguali o somiglianti a marche registrate sfruttando il loro prestigio; f) usare nei prodotti, servizi, esercizi o impresa, marchi registrati appartenenti ad altri.
Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 323 CPI.

4 – Vendita, messa in circolazione o occultazione di prodotti contraffatti.  Questo reato è punito con pena di detenzione sino ad 1 anno o 120 giorni di multa. Art. 324 CPI.

5 – Violazione o uso illegale di denominazione di origine o origine geografica: Questo reato consiste nel riprodurre o imitare totale o parzialmente una denominazione di origine o origine geografica protetta o, non avendo diritto all'uso della indicazione di origine protetta o geografica, anche  quando, indicando la vera origine dei prodotti, la si accompagni con espressioni come, “Genere”, “Tipo”, “Qualità”, “Alla Maniera”, “Imitazione di”, “Rivale di” o “superiore a” o somiglianti. 
Per questo tipo di reato il reo è punito con pena di detenzione sino a 3 anni o 360 giorni di multa. Art. 325 CPI.

Tutti i procedimenti penali relativi alla difesa della proprietà industriale sono procedimenti a difesa di interessi privati e non pubblici ragion per cui dipendono da querela. Ovvero se il danneggiato non mostra interesse nel veder punito l'abuso, tale abuso non rappresenta un interesse pubblico così elevato che giustifichi una azione penale senza querela.
Quindi se nel decorso del procedimento vi è una desistenza della querela tutto il procedimento decade poiché manca la condizione essenziale per cui il procedimento penale possa avanzare, ovvero l'interesse della vittima nella difesa del danno.

2 – Illeciti Amministrativi
Gli illecito amministrativi previsti nell'ambito della tutela della proprietà industriale sono:
1 – Concorrenza Sleale: Come abbiamo visto nel preambolo la proprietà industriale ha la finalità di difendere la lealtà della concorrenza. Quindi se una azienda profitta della  proprietà industriale altrui per raggiungere un vantaggio illegittimo commette un illecito di concorrenza sleale:
È qualificata come concorrenza leale in modo specifico:
a – Tutti gli atti volti a creare confusione con le società servizi o beni di un concorrente.
b – False affermazioni fatte al fine di screditare concorrenti
c – Referenze non autorizzate fatte allo scopo di beneficiare del credito, reputazione e buon nome di marchi altrui.
d – le false affermazioni di credito o reputazioni proprie (quantità e qualità di clientela, natura e ambito di attività, capitale e situazione finanziaria).
e – False indicazioni e descrizioni su natura e qualità dei prodotti o servizi, falsa indicazione di provenienza.
f – Sopressione, occultazione o alterazione da parte del vednitore o diq ualsiasi intermediario della denominazione di origine o indicazione geograficadei prodotti o di marchi registrati
g – Divulgazione acquisizione e utilizzazione di segreti industrializzare concorrente,s senza il suo consenso.
Art.317 e 319 CPI.
Questi illeciti amministrativi sono puniti con ammenda tra 3.000,00€ e 30.000,00€ in caso di persona giuridica e di 750,00€ a 7.500,00€ in caso di persona fisica. Art. 331 CPI.

  
ESEMPIO PRATICO

Supponiamo che una azienda italiana ha avuto una informazione degna di fede, che in Portogallo, in a determinata fabbrica è in essere una produzione di prodotti con contraffazione del suo marchio, come procedere:

  1. Raccogliere tutte le prove e certificazione dei registri della marca originale.
  2. Informare della violazione, documentatamente e con le prove di registro originali,  la polizia economica portoghese “ASAE” così come le autorità portuali, aeroportuali e dogali portoghesi, al fine di procedere, nei termini dell'art. 319 n.º 3 CPI, con intercettazione e sequestro della merce contraffatta se nel frattempo spedita. Al fine di impedire l'esportazione delle merci.
  3. Procedere con il controllo e sequestro della merce contraffatta in collaborazione con la ASAE.
  4. Se non già fatto, una volta confermata la contraffazione formalizzare la querela presso il P.M. portoghese, sia contro società committente sia contro fabbricante sia contro eventuale agenzia intermediaria (essendo il registro del marchio pubblico, fabbricante e eventuale intermediario non possono difendersi affermando l'ignoranza del registro del marchio e consequente atto di contraffazione, e che si sono limitati a eseguire l'ordine del committente.
  5. Richiesta di perizia sui prodotti contraffatti da effettuarsi presso l' I.N.P.I. (Istituto Nazionale Proprietà Industriale) al fine di certificare negli atti del processo penale, l'effettiva contraffazione (molte volte la contraffazione non è totale ed evidente, ma solo parziale e perciò dissimulata, è  quindi necessaria una perizia dell' I.N.P.I. che certifichi e confermi che sono state copiate le parti caratteristiche del marchio, tali e sufficienti da indurre il pubblico in generale in errore, per poter sostenere una accusa di contraffazione.
  6. Costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di ottenere, oltre la condanna penale, il giusto indennizzo dei danni civili subiti. Molte volte la necessità di celerità del procedimento penale non è compatibile con la lentezza della quantificazione dei danni civili. In questi casi si può ricedere una condanna generica del reo da quantificare in sede di esecuzione di sentenza, o lo stesso giudice, di sua iniziativa può scindere il procedimento penale da quello civile invitando le parti a discutere la parte civile, in processo civile autonomo. In questo secondo caso è necessario procedere con il deposito di una azione civile autonoma.