a cura di Till Otto Schillik - avvocato in Germania (Monaco di Baviera)
Controversia con un
acquirente tedesco?
Conviene radicare la causa in
Italia oppure condurre il processo in Germania?
Un’impresa
italiana è rimasta senza il pagamento della fattura per merce
venduta in Germania e pensa di passare il mandato ad un avvocato
tedesco per il recupero del credito in Germania. Il legale tedesco di
fronte a questo mandato è tenuto a controllare innanzitutto
l’eventuale competenza del giudice tedesco. In mancanza di un
preciso contratto con una serie di clausole indispensabili (legge
applicabile e foro di competenza) il legale tedesco può constatare
una situazione creatasi con enormi difficoltà ed inconvenienze.
Questo articolo redatto da
un avvocato tedesco che cura esclusivamente gli interessi di imprese
italiane in Germania ha lo scopo di sensibilizzare l’operatore
economico italiano a pensare a certi aspetti importanti prima di
concludere un contratto con un acquirente tedesco.
- Il foro di competenza.
La
regola che si vince meglio “la partita a casa” può valere per il
calcio, sul campo giuridico invece la scelta del foro di competenza
presso la propria sede può essere un “autogol”.
L’art.
23 del regolamento CE no. 44/2001 del
22/12/2000 lascia piena libertà alle parti di cui anche una sola ha
sede in uno stato membro alla CE per scegliere il foro di competenza
presso la propria sede o presso la sede del contraente. Tale accordo
non risulta una “clausola vessatoria”, ma può consistere
addirittura in una conferma unilaterale da una parte all’altra con
riferimento ad un accordo verbale.
Pertanto
si consiglia di controllare con diligenza la corrispondenza con un
cliente che conferisce un ordine.
La
richiesta di un cliente tedesco che insiste su un “Gerichtsstand”
(foro di competenza) presso la propria sede, può essere anche
accettata in quanto il fornitore italiano si garantisce un vantaggio
tattico qualora un domani si rendesse necessaria l’azione legale di
recupero credito che in Germania dura pochi mesi.
Lo
stesso scenario proiettato in Italia, può comportare un processo che
dura molti anni con necessità di portare l’eventuale sentenza in
Germania per farla riconoscere e rendere esecutiva. Comunque non è
per niente un obbligo fissare il foro di competenza all’estero: la
pura mancanza di accordi sul foro di competenza lascia intatto
l’articolo 2 del succitato regolamento CE: “Salvo accordo diverso
il foro di competenza è dove ha sede la parte convenuta”.
In
altre parole: Per la causa attiva a titolo di recupero credito sarà
competente il giudice tedesco che decide in fretta; la difesa contro
richieste del cliente tedesco è senz’altro più elastica davanti
un tribunale italiano.
- La legge applicabile.
Nonostante
la ben nota armonizzazione di tante norme sul campo europeo può
essere sempre importante scegliere l’applicazione delle leggi di un
paese quando l’acquirente si trova in uno stato diverso di quello
del venditore.
Anche
chi conosce la “Convenzione delle Nazioni Unite sulla Compravendita
Internazionale delle Merci” sa che questa legge internazionale non
tratta tutti gli argomenti di rilevante importanza:
La
riserva di proprietà, la compensazione tra crediti e controcrediti,
il tasso di interessi, ecc.
A
questo punto c’è da chiedersi se possiamo scegliere lo stesso
sistema trattato nel punto precedente per il foro di competenza:
Lasciamo indecisa la scelta della legge applicabile?
Un
esempio:
- L’imprenditore italiano ha venduto merce al cliente tedesco.
Dopo
aver pagato il cliente tedesco contesta la merce per vizi occulti e,
non avendo un accordo sul foro di competenza, deve far causa in
Italia contro il suo fornitore italiano.
Per
via del diritto internazionale privato il giudice italiano applica la
legge del paese dove sia avvenuto il movimento essenziale del
contratto: la consegna ex fabbrico.
Il
giudice italiano decide il caso in base alla legge italiana e il
processo prosegue anche se per molti anni.
- Dovendo recuperare il proprio credito nei confronti del cliente tedesco, lo stesso fornitore italiano fa causa in Germania.
Nuovamente
il giudice tedesco cerca la legge applicabile per via del diritto
internazionale privato, vedi sopra, e …applica anche lui la legge
italiana.
Si
capisce che il giudice tedesco può trovarsi in difficoltà di
giudicare il caso e richiede una perizia legale con costi enormi e
perdita di tempo.
Conclusione: In
tutte e due le versioni di cui sopra era meglio se il venditore
italiano avesse concordato la legge tedesca.
In più: Un atto di
marketing non indifferente!