a cura di Paolo Pozzan - avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
Una delle questioni che normalmente sorge in caso di
risoluzione di un contratto di distribuzione è sapere se esiste o meno l’obbligo
di riacquisto dello stock da parte del Preponente.
In Portogallo la regola generale per il riacquisto
dello stock è la libera contrattazione delle parti. Quindi se il contratto di
distribuzione non prevede espressamente l’obbligo per il Preponente di
riacquistare lo stock quest’ultimo non sarà, in linea di principio, obbligato a
ciò.
Infatti nel sottoscrivere un contratto i distribuzione
per concessione di vendita, il Concessionario ha assunto il rischio d’impresa quindi
il rischio di avere degli invenduti.
Nei casi in cui il Preponente non è obbligato al riacquisto
dello stock deve tuttavia essere garantito al Concessionario, non solo che potrà
continuare a rivendere i prodotti sino ad esaurimento stock, come potrà esigere
la dal Preponente la dovuta assistenza tecnica. Infatti il diritto di non riacquisto
dello stock da parte del Preponente non può essere separato dall’obbligo di assistenza necessario
affinché il Concessionario continui a vendere la merce in stock. Ovvero .. ubi commoda ibi incommoda …
Come abbiamo specificato la regola della previsione
o non previsione contrattuale dell’obbligo di riacquisto dello stock, è un
principio generale. Questo significa che in taluni casi la giurisprudenza può
prevedere l’obbligo per il Preponente di riacquistare lo stock anche se non
esiste una clausola contrattuale che lo obblighi a tanto.
I casi nei quali la giurisprudenza ha creato questo
obbligo per il Proponente sono i casi in cui è avvenuta una denuncia del
contratto di distribuzione senza il dovuto preavviso, e quindi senza dare il
tempo ragionevolmente necessario per il distributore Concessionario poter
rivendere lo stock, oppure quando il Preponente, per una sua strategia di
mercato, imposta al Concessionario, obblighi quest’ultimo a mantenere uno stock
sproporzionato e manifestamente elevato in relazione alle medie di vendita.
Infatti in quest’ultimo
caso, se il Preponente non fosse obbligato a riacquistare lo stock, il
Concessionario si ritroverebbe con uno stock manifestamente eccessivo per
imposizione unilaterale del Preponente.
Quindi in conclusione la regola generale è quello
per cui il riacquisto dello stock da parte del Preponente è obbligatorio solo
se esiste una clausola contrattuale che lo obblighi a ciò, tuttavia in taluni
casi, come nella risoluzione senza rispetto del preavviso o obbligando il Concessionario
a mantenere uno stock esagerato per le reali necessità, il Preponente può
essere obbligato a riacquistare lo stock.