lunedì 23 maggio 2011

PORTOGALLO: Contratto di concessione vendita / distribuzione: l'obbligo di riacquisto dello stock da parte del Preponente


a cura di Paolo Pozzan - avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)

Una delle questioni che normalmente sorge in caso di risoluzione di un contratto di distribuzione è sapere se esiste o meno l’obbligo di riacquisto dello stock da parte del Preponente.
In Portogallo la regola generale per il riacquisto dello stock è la libera contrattazione delle parti. Quindi se il contratto di distribuzione non prevede espressamente l’obbligo per il Preponente di riacquistare lo stock quest’ultimo non sarà, in linea di principio, obbligato a ciò.
Infatti nel sottoscrivere un contratto i distribuzione per concessione di vendita, il Concessionario ha assunto il rischio d’impresa quindi il rischio di avere degli invenduti.


Nei casi in cui il Preponente non è obbligato al riacquisto dello stock deve tuttavia essere garantito al Concessionario, non solo che potrà continuare a rivendere i prodotti sino ad esaurimento stock, come potrà esigere la dal Preponente la dovuta assistenza tecnica. Infatti il diritto di non riacquisto dello stock da parte del Preponente non può essere  separato dall’obbligo di assistenza necessario affinché il Concessionario continui a vendere la merce in stock. Ovvero .. ubi commoda ibi incommoda …

Come abbiamo specificato la regola della previsione o non previsione contrattuale dell’obbligo di riacquisto dello stock, è un principio generale. Questo significa che in taluni casi la giurisprudenza può prevedere l’obbligo per il Preponente di riacquistare lo stock anche se non esiste una clausola contrattuale che lo obblighi a tanto.
I casi nei quali la giurisprudenza ha creato questo obbligo per il Proponente sono i casi in cui è avvenuta una denuncia del contratto di distribuzione senza il dovuto preavviso, e quindi senza dare il tempo ragionevolmente necessario per il distributore Concessionario poter rivendere lo stock, oppure quando il Preponente, per una sua strategia di mercato, imposta al Concessionario, obblighi quest’ultimo a mantenere uno stock sproporzionato e manifestamente elevato in relazione alle medie di vendita.
 Infatti in quest’ultimo caso, se il Preponente non fosse obbligato a riacquistare lo stock, il Concessionario si ritroverebbe con uno stock manifestamente eccessivo per imposizione unilaterale del Preponente.
Quindi in conclusione la regola generale è quello per cui il riacquisto dello stock da parte del Preponente è obbligatorio solo se esiste una clausola contrattuale che lo obblighi a ciò, tuttavia in taluni casi, come nella risoluzione senza rispetto del preavviso o obbligando il Concessionario a mantenere uno stock esagerato per le reali necessità, il Preponente può essere obbligato a riacquistare lo stock.