Nel sistema legale americano il “
consignment stock “ , noto anche come “ memo “, è una figura
giuridica prevista e largamente usata dagli operatori economici di
quel paese, specie in commerci particolari come i commerci in pietre
preziose e gioielli, ma non solo in quei settori.
La prima raccomandazione da fare
all’operatore economico italiano che voglia utilizzare questo
istituto , è quella di una grande attenzione e prudenza , poiché
gli eventuali risultati potrebbero rivelarsi molto deludenti e molto
dannosi, se l’uso di tale strumento giuridico non fosse fatto alla
luce di una completa ed esauriente informazione, non avendo
adeguatamente osservato tutte le procedure ed incombenze previste
dalle norme americane in materia.
Come è ovvio , la semplice consegna di
beni mobili , siano essi gioielli o vestiti o mobili o oggetti da
arredamento o parti di macchinari o altri beni fungibili ad un
commerciante americano (consignee) perché li custodisca presso di sé
, li venda eventualmente e paghi al commerciante italiano ( cosignor
) il prezzo convenuto, espone i beni stessi al rischio che eventuali
creditori del “consignee”, già esistenti o successivi alla
consegna dei beni in custodia, considerino tali beni come facenti
parte del patrimonio dello stesso “consignee” e possano aggredire
tali beni per recuperare il proprio credito ancora non soddisfatto.
Questo è tanto più vero nella
malaugurata ipotesi in cui il “ consignee “ sia dichiarato in
bancarotta ( filing under chapter 7 ) o richieda una specie di
amministrazione controllata , una moratoria dei debiti ( filing under
chapter 11 ). Il curatore fallimentare aggredirà certamente quei
beni, acquisendoli allo stato attivo del fallimento.
Non solo : è quanto mai opportuno
anche sapere che la merce consegnata in custodia al “consignee “
potrebbe essere utilizzata dallo stesso , quale garanzia per
ottenere un prestito in banca o da altri istituti finanziari. Insomma
essa, in assenza di adeguate precauzioni, si presume sia parte dei
beni di chi la detiene nella sua proprietà e da questi utilizzabile
come tale, in ogni possibile modo.
Il “consignement agreement “ può
essere un modo efficace per ovviare agli inconvenienti sopra
descritti, purchè esso sia fatto rispettando certe procedure e
formalità assolutamente necessarie.
Esso sarà un accordo scritto tra
“consignor” e “ consignee “ , descrivente la merce affidata
in custodia a quest’ultimo e dovrà essere notificato a tutti i
creditori del “cosignee “ , già esistenti al momento della
sottoscrizione dell’atto, perché ne siano adeguatamente informati.
In tale modo si garantirà la
protezione contro quei creditori, ma non contro quelli che si
formeranno successivamente alla conclusione del “ consignement
agreement “.
Per garantire la protezione della merce
anche nei confronti di creditori successivamente iscritti, secondo
quanto stabilito dall’ UCC ( Uniform Commercial Code ) , adottato
in quasi tutti gli stati, il “consignor “ dovrà avere cura di
presentare al Secretary of State dello stato dove ha sede il
“consignee”, un modulo (form ) , chiamato UCC-1, adeguatamente
compilato e che proteggerà la proprietà dei beni ( security
interest ) del “consignor” , anche in altri stati , dove
eventualmente il “cosignee “ svolga la propria attività
commerciale.
Contrariamente a quanto succedeva anni
fa, non si dovrà presentare una “form UCC-1” in ogni stato , ma
solo in quello dove ha la sede principale il “consignee”.
L’operazione , se ben eseguita,
consentirà di proteggere tutti i beni che il “consignor “ potrà
dare in custodia anche successivamente alla firma dell’accordo , ma
purchè siano della stessa natura di quelli descritti nell’accordo
stesso.
Questo , per quanto in termini generali
e solo informativi , è quanto prevede la normativa americana, ma ora
il vero problema che si presenta all’operatore economico italiano ,
è cosa fare nell’ipotesi in cui sia costretto ad agire in
giudizio per difendere i propri diritti , avendo diligentemente
rispettato le procedure sommariamente sopradescritte .
Ma questo è un altro discorso , che
richiede una molto più lunga e dettagliata spiegazione.
Avv. Giampiero Rinaldi
Rinaldi Law Firm
Bologna - New York
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