sabato 25 giugno 2011

USA : Brevi appunti sul “ CONSIGNMENT STOCK “ nel sistema legale americano.

 A cura di Giampiero Rinaldi - Avvocato USA (Bologna - New York)

Nel sistema legale americano il “ consignment stock “ , noto anche come “ memo “, è una figura giuridica prevista e largamente usata dagli operatori economici di quel paese, specie in commerci particolari come i commerci in pietre preziose e gioielli, ma non solo in quei settori.

La prima raccomandazione da fare all’operatore economico italiano che voglia utilizzare questo istituto , è quella di una grande attenzione e prudenza , poiché gli eventuali risultati potrebbero rivelarsi molto deludenti e molto dannosi, se l’uso di tale strumento giuridico non fosse fatto alla luce di una completa ed esauriente informazione, non avendo adeguatamente osservato tutte le procedure ed incombenze previste dalle norme americane in materia.
Come è ovvio , la semplice consegna di beni mobili , siano essi gioielli o vestiti o mobili o oggetti da arredamento o parti di macchinari o altri beni fungibili ad un commerciante americano (consignee) perché li custodisca presso di sé , li venda eventualmente e paghi al commerciante italiano ( cosignor ) il prezzo convenuto, espone i beni stessi al rischio che eventuali creditori del “consignee”, già esistenti o successivi alla consegna dei beni in custodia, considerino tali beni come facenti parte del patrimonio dello stesso “consignee” e possano aggredire tali beni per recuperare il proprio credito ancora non soddisfatto.

Questo è tanto più vero nella malaugurata ipotesi in cui il “ consignee “ sia dichiarato in bancarotta ( filing under chapter 7 ) o richieda una specie di amministrazione controllata , una moratoria dei debiti ( filing under chapter 11 ). Il curatore fallimentare aggredirà certamente quei beni, acquisendoli allo stato attivo del fallimento.

Non solo : è quanto mai opportuno anche sapere che la merce consegnata in custodia al “consignee “ potrebbe essere utilizzata dallo stesso , quale garanzia per ottenere un prestito in banca o da altri istituti finanziari. Insomma essa, in assenza di adeguate precauzioni, si presume sia parte dei beni di chi la detiene nella sua proprietà e da questi utilizzabile come tale, in ogni possibile modo.

Il “consignement agreement “ può essere un modo efficace per ovviare agli inconvenienti sopra descritti, purchè esso sia fatto rispettando certe procedure e formalità assolutamente necessarie.
Esso sarà un accordo scritto tra “consignor” e “ consignee “ , descrivente la merce affidata in custodia a quest’ultimo e dovrà essere notificato a tutti i creditori del “cosignee “ , già esistenti al momento della sottoscrizione dell’atto, perché ne siano adeguatamente informati.

In tale modo si garantirà la protezione contro quei creditori, ma non contro quelli che si formeranno successivamente alla conclusione del “ consignement agreement “.

Per garantire la protezione della merce anche nei confronti di creditori successivamente iscritti, secondo quanto stabilito dall’ UCC ( Uniform Commercial Code ) , adottato in quasi tutti gli stati, il “consignor “ dovrà avere cura di presentare al Secretary of State dello stato dove ha sede il “consignee”, un modulo (form ) , chiamato UCC-1, adeguatamente compilato e che proteggerà la proprietà dei beni ( security interest ) del “consignor” , anche in altri stati , dove eventualmente il “cosignee “ svolga la propria attività commerciale.

Contrariamente a quanto succedeva anni fa, non si dovrà presentare una “form UCC-1” in ogni stato , ma solo in quello dove ha la sede principale il “consignee”.

L’operazione , se ben eseguita, consentirà di proteggere tutti i beni che il “consignor “ potrà dare in custodia anche successivamente alla firma dell’accordo , ma purchè siano della stessa natura di quelli descritti nell’accordo stesso.

Questo , per quanto in termini generali e solo informativi , è quanto prevede la normativa americana, ma ora il vero problema che si presenta all’operatore economico italiano , è cosa fare nell’ipotesi in cui sia costretto ad agire in giudizio per difendere i propri diritti , avendo diligentemente rispettato le procedure sommariamente sopradescritte .

Ma questo è un altro discorso , che richiede una molto più lunga e dettagliata spiegazione.

Avv. Giampiero Rinaldi

Rinaldi Law Firm
Bologna - New York