a cura di Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
Dopo aver analizzato la procedura ed i consigli presupposto di una
richiesta di fallimento, procederemo con una breve verifica del procedimento fallimentare con una speciale attenzione all'insinuazione del credito al passivo da parte di un creditore comunitario.
Con la dichiarazione di fallimento (che come abbiamo visto nel primo studio può essere completa o limitata e condizionata ad una cauzione) il giudice nomina un curatore scelto dalla lista ufficiale della regione. Oltre a ciò fissa già una data per la prima assemblea creditori e un termine per l'insinuazione del credito.
Nel tempo che decorre tra la sentenza e la prima assemblea creditori i
curatore deve promuovere le pubblicazioni della dichiarazione di fallimento e
sopratutto prendere contatto reale ed effettivo con l'azienda analizzare la
contabilità al fine di elaborare:
- Una
relazione sulle cause del fallimento, stato reale dell'azienda e prospettive di
manutenzione o meno in attività.
-
Lista
provvisoria creditori
-
Inventario
dei beni monili ed immobili dell'azienda
Durante la prima Assemblea il curatore può proporre due vie:
A – Se considera l'azienda economicamente sostenibile, richiede termine (60 g)
per elaborare un piano di risanamento che consisterà in una proposto di
concordata ai creditori. Questa proposta non è esclusiva del curatore potendo
essere presentata anche dalla stessa azienda fallita come da un qualsiasi
creditore.
B – Se considera l'azienda economicamente non sostenibile. Chiederà
autorizzazione all'assemblea per liquidare il patrimonio e suddividere l'attivo
tra i vari creditori in base alla sentenza di graduazione dei crediti che in
una seconda fase il giudice emetterà.
L'INSINUAZIONE DEL CREDITO
Il grande problema che molte volte si pone alle aziende estere,
comunitarie, è l'insinuazione del credito.
Infatti molte volte, per la distanza esistente il creditore estero non ha
notizia immediata della dichiarazione di fallimento.
Il verità nella maggioranza dei casi occorre una irregolarità formale nella
misura in cui i curatori non procedono alla citazione obbligatoria prevista
dall'art. 40 del Regolamento (CE) 1246/2000.
In questi casi è possibile richiedere al giudice, anche fuori termine, che
l'insinuazione sia accettata visto che per il creditore comunitario il termine
non è mai iniziato a decorrere a fronte della mancata citazione dell'art. 40
del Regolamento (CE) 1246/2000.
Questa istanza tuttavia può essere presentata in due modi e fasi differenti.
In un primo momento come mera esposizione al giudice.
In questo caso il giudice notificherà il Curatore il quale se riconoscerà
l'errore ed accetterà il credito normalmente la richiesta termina con
l'immediata e automatica ammissione al passivo.
Viceversa se il curatore, non accetterà il credito pacificamente sarà necessario richiedere una insinuazione tradiva.
L'insinuazione tradiva puó essere richiesta entro 1 anno dal transito in
giudicato della sentenza. Tuttavia considerando la non citazione del creditore
comunitario nei termini dell'art. 40 del Regolamento (CE) 1246/2000, intendiamo
che può essere presentata a tutto tempo prima del pagamento ai creditori.
Questa istanza di insinuazione al passivo è particolarmente complessa e
consiste in una vera e propria azione giudiziale promossa contro varie entità
tra cui Curatore, fallimento, Creditori nella sua generalità, e obbliga alla
firma presso il tribunale di un protesto formale che ne blocchi la prosecuzione
e alla citazione per editti della generalità dei creditori.
Una volta ottenuta l'insinuazione e se il procedimento prosegue con la
liquidazione dell'attivo sarà quindi necessario attendere la vendita
dell'attivo e la rateizzazione del credito da parte del curatore la quale avvera dopo la sentenza di
graduazione del credito.