martedì 7 giugno 2011

SPAGNA. Riforma del contratto di concessione di vendita di automobili e veicoli industriali.

Avv Piero Viganego
a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid) 
La nuova legge spagnola dell’Economia Sostenibile, ha introdotto una novità in Spagna, la regolamentazione del contratto di distribuzione. L’ambito della norma si limita al rapporto tra fabbricanti e concessionari di automobili e veicoli industriali.

La tecnica legislativa utilizzata é criticabile per i seguenti motivi:
1.      Si tratta di una norma provvisoria, come quelle che in Spagna finiscono per essere durature. Pensiamo che la Ley de Suspensión de Pagos del 1929 é durata 74 anni.

2.      Regolamenta una materia come il contratto di concessione, che non é regolato affatto in Spagna e pretende che i suoi effetti si limitino all’ambito dell’automobile e i veicoli industriali. Sappiamo che molto probabilmente questa norma ispirerà gli atteggiamenti di molti distributori per richiedere indennità importanti, anche in settori diversi da quelli suindicati.
3.      Impone al fabbricante o preponente delle indennità molto importanti, indipendentemente dei motivi di risoluzione del rapporto o del fatto che il concessionario continui l’attività con altri marchi della concorrenza.

Per quanto riguarda le indennità a carico del fabbricante, sono queste:

a)     L’importo degli investimenti fatti dal concessionario che non siano stati ancora ammortizzati nel momento della risoluzione..
b)     Un’indennità di clientela che non potrà essere inferiore all’importo medio annuo delle vendite fatte dal fabbricante al concessionario negli ultimi cinque anni di vigenza del contratto, o di tutto il periodo contrattuale se questo fosse inferiore.
c)     Le indennità del personale licenziato dal concessionario con motivo della risoluzione del contratto di concessione..
d)     Inoltre, in qualunque caso di risoluzione, il fabbricante sarà obbligato ad acquistare dal concessionario tutti i veicoli ed accessori che si trovino in potere di quest’ultimo, al prezzo per il quale li abbia acquisito.

Come sollievo per il fabbricante, la norma le permette di richiedere al concessionario i danni causati dall’inadempimento contrattuale di quest’ultimo (questa possibilità esisteva già nella norma civilitica generale).

Il regime del contratto di distribuzione si stà complicando e conviene valutare se si tratta della figura adatta o se esistono alternative più convenienti per le preponenti.