A cura di Piero Viganego - Avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
Il chiamato “consignment stock” di materiale presso il cliente o distributore é un sistema frequente di facilitazione della vendita.
Apparentemente, si tratta di un contratto estimatorio nel quale il
fornitore invia i beni presso il magazzino altrui, dove gli stessi rimangono di
proprietà del cedente.
In realtà questo non é cosí. La riserva di proprietà, anche stabilita per
iscritto nel contratto, sarà soltanto illusoria in caso di fallimento del
cliente/distributore, poiché la Legge Fallimentare spagnola integra nella massa
fallimentare i consignment stock presso il cliente/distributore fallito.
É indifferente che il proprietario della merce si fosse riservata la
facoltà di dare o meno l’assenso al prelievo da parte del cliente/distributore.
L’unica tutela che offre la Legge Fallimentare al creditore in questo
ambito é la possibilità di incassare dall’acquirente finale della merce sempre
che non l’abbia ancora pagata, altrimenti, tale credito semplicemente verrà
integrato tra i crediti chirografari il cui incasso sappiamo che é veramente
improbabile.
A nostro avviso, la tutela del valore della merce ceduta in consignment
stock dovrà stabilirsi in clausole contrattuali che impongano al
cliente/distributore, che in pratica dispone della merce, determinati obblighi
a tutela dell’azienda che affida a lui la gestione di tale merce.