martedì 21 dicembre 2010

PORTOGALLO: La risoluzione del contratto di agenzia

a cura di: Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)
Il contratto di Agenzia può cessare per accordo, caducità, denuncia di una delle parti o per risoluzione.

La cessazione per accordo: Avviene quando entrambe le parti, liberamente e di comune accordo, pongono fine al contratto. Per essere valida, tale accordo di cessazione del contratto di agenzia  dev'essere adempiuta la condizione di essere scritto.

La cessazione per caducità: Avviene per sopravvenienza del termine o condizione contrattualmente stabilita dalla parti, per il contratto cessare i suoi effetti.


Quindi, se per esempio il contratto era triennale senza rinnovo automatico, allo scadere del terzo anno il contratto automaticamente decade. Lo stesso succederà caso al posto di un termine fosse stata stabilita una condizione futura ed incerta che si realizza, per esempio sino a quando non fosse costituita una filiale del Preponente.
A questo proposito è importante non dimenticare che un contratto a tempo determinato che sia mantenuto in esecuzione da entrambe le parti dopo il suo termine o dopo la realizzazione della condizione, si considera automaticamente rinnovato per tempo indeterminato.
L'estinzione del contratto di agenzia per caducità occorre anche con la  morte (per le persone fisiche) o estinzione della personalità giuridica (per le persone collettive) di uno dei contraenti.

La cessazione per denuncia: Avviene nei contratti a tempo indeterminato, quando una parte comunica all'altra la sua volontà di non voler continuare la relazione contrattuale.
Un contratto a tempo indeterminato, potrà quindi cessare per volontà di una delle parti con comunicazione scritta a controparte.
Per non correre il rischio di pagare dei danni, tale comunicazione dovrà tuttavia rispettare il preavviso contrattualmente determinato. Nel in caso in cui non esista una regola contrattuale che definisca il termine di preavviso, la legge sul contratto di agenzia portoghese prevede un preavviso legale variabile in base alla durata del contratto.
Oltre alla durata del contratto, per determinare il termine congruo di preavviso, dovranno essere prese in considerazione anche altre variabili del caso, come potranno essere la clausola di esclusività dell’agente,e quanto e in che misura il contratto di agenzia che si pretende risolvere sia determinante nell'attività commerciale dell’Agente.
Salvo disposizione contrattuale in contrario, il termine dovrà coincidere con la fine del mese civile. Il contratto potrà prevedere termini più lungi (norma imperativa relativa) ma per l'agente non potranno essere previsti termini di preavviso superiori a quelli del preponente.
In fine ricordiamo che la risoluzione per volontà del Preponente, anche nel rispetto del termine contrattuale, genera l’obbligo di pagamento dell'indennizzo della clientela all’Agente.

La cessazione per risoluzione: avviene quando una delle parti si sia resa gravemente inadempiente ad un obbligo contrattuale, al punto da rendere impossibile la continuazione della relazione contrattuale; o quando esistano cause esterne e di forza maggiore, per cui non si possa esigere o sia particolarmente gravosa la manutenzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione dev'essere comunicata per scritto nel termine di un mese dopo essere venuti a conoscenza del fatto che da origine alla risoluzione.
Questa risoluzione, se avviene per giusta causa, e se é effettuata dal Preponente per inadempimento dell'Agente, esclude il diritto dell'indennizzo della clientela all’Agente.