Il contratto di Agenzia può cessare per accordo, caducità, denuncia di una delle parti o per risoluzione.
La
cessazione per accordo:
Avviene quando entrambe le parti, liberamente e di comune accordo,
pongono fine al contratto. Per essere valida, tale accordo di
cessazione del contratto di agenzia dev'essere adempiuta la
condizione di essere scritto.
La
cessazione per caducità:
Avviene per sopravvenienza del termine o condizione contrattualmente
stabilita dalla parti, per il contratto cessare i suoi effetti.
Quindi,
se per esempio il contratto era triennale senza rinnovo automatico,
allo scadere del terzo anno il contratto automaticamente decade. Lo
stesso succederà caso al posto di un termine fosse stata stabilita
una condizione futura ed incerta che si realizza, per esempio sino a
quando non fosse costituita una filiale del Preponente.
A
questo proposito è importante non dimenticare che un contratto a
tempo determinato che sia mantenuto in esecuzione da entrambe le
parti dopo il suo termine o dopo la realizzazione della condizione,
si considera automaticamente rinnovato per tempo indeterminato.
L'estinzione
del contratto di agenzia per caducità occorre anche con la morte
(per le persone fisiche) o estinzione della personalità giuridica
(per le persone collettive) di uno dei contraenti.
La
cessazione per denuncia:
Avviene nei contratti a tempo indeterminato, quando una parte
comunica all'altra la sua volontà di non voler continuare la
relazione contrattuale.
Un
contratto a tempo indeterminato, potrà quindi cessare per volontà
di una delle parti con comunicazione scritta a controparte.
Per
non correre il rischio di pagare dei danni, tale comunicazione dovrà
tuttavia rispettare il preavviso contrattualmente determinato. Nel in
caso in cui non esista una regola contrattuale che definisca il
termine di preavviso, la legge sul contratto di agenzia portoghese
prevede un preavviso legale variabile in base alla durata del
contratto.
Oltre
alla durata del contratto, per determinare il termine congruo di
preavviso, dovranno essere prese in considerazione anche altre
variabili del caso, come potranno essere la clausola di esclusività
dell’agente,e quanto e in che misura il contratto di agenzia che si
pretende risolvere sia determinante nell'attività commerciale
dell’Agente.
Salvo
disposizione contrattuale in contrario, il termine dovrà coincidere
con la fine del mese civile. Il contratto potrà prevedere termini
più lungi (norma imperativa relativa) ma per l'agente non potranno
essere previsti termini di preavviso superiori a quelli del
preponente.
In
fine ricordiamo che la risoluzione per volontà del Preponente, anche
nel rispetto del termine contrattuale, genera l’obbligo di
pagamento dell'indennizzo della clientela all’Agente.
La
cessazione per risoluzione:
avviene quando una delle parti si sia resa gravemente inadempiente ad
un obbligo contrattuale, al punto da rendere impossibile la
continuazione della relazione contrattuale; o quando esistano cause
esterne e di forza maggiore, per cui non si possa esigere o sia
particolarmente gravosa la manutenzione del contratto.
La
dichiarazione di risoluzione dev'essere comunicata per scritto nel
termine di un mese dopo essere venuti a conoscenza del fatto che da
origine alla risoluzione.
Questa
risoluzione, se avviene per giusta causa, e se é effettuata dal
Preponente per inadempimento dell'Agente, esclude il diritto
dell'indennizzo della clientela all’Agente.