venerdì 31 dicembre 2010

PORTOGALLO: Indennizzi dovuti all’agente in caso di cessazione del contratto di agenzia

a cura di: Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)
La cessazione di un contratto di agenzia può  essere, e normalmente è, origine di indennizzi che il Preponente può dover pagare all’Agente cessante.
Questi indennizzi possono dividersi in due grandi categorie, il risarcimento danni  e l’indennizzo della clientela.

Il risarcimento danni é dovuto dal Preponente all’Agente nella misura in cui la cessazione avviene in violazione di norme contrattuali o di norme legali imperative sul contratto dell’agenzia.

Quindi il risarcimento danni, riassumibile nelle classiche figure del danno emergente e lucro cessante, sarà pagato dal Preponente all’Agente se, per esempio, la risoluzione contrattuale è comunicata non rispettando il preavviso legalmente previsto, o quando esista una violazione contrattuale tale (violazione reiterata  clausola esclusiva, inadempimento contratti di fornitura, ecc..) per cui l’agente risolve il contratto allegando giusta causa.


In questi casi l’Agente potrà esigere dal Preponente un risarcimento danni, che, nel classico caso di non rispetto del termine di preavviso,  potrà essere calcolato in due modi diversi, a seconda della scelta dell’Agente:

a – Calcolo effettivo del danno emergente e del lucro cessante, per il mancato preavviso.

b-  Calcolo forfettario del danno, basato  sulla media della remunerazione mensile calcolata sulle remunerazione dell’anno precedente, moltiplicata per i mesi di mancato preavviso.

L'indennizzo della clientela, corrisponde ad una remunerazione che il Preponente deve pagare all'Agente per l'attività di creazione e fomentazione del mercato svolta durante il contratto di agenzia e che rimane come plusvalenza  dell’azienda preponente. 

La dottrina in generale opina l’uso del termine “indennizzo” nella misura in cui, in realtà, non si tratta di un indennizzo, inteso come risarcimento, ma del pagamento di una esternalità positiva (plusvalenza) che l’Agente ha creato nella sfera patrimoniale del Preponente e che quest’ultimo può sfruttare dopo la cessazione del contratto di agenzia.

Tuttavia , questo compenso è  dovuto dal Preponente all’Agente solo nella misura in cui:

 a) L'Agente abbia effettivamente procacciato nuovi clienti, o abbia aumentato sostanzialmente il volume d'affari con i clienti preesistenti;

b) Il Preponente venga a beneficiare considerevolmente dell'attività di procacciagione svolta dall'agente;

c) l'Agente non riceva, dopo la cessazione del contratto, altre remunerazione per la conclusione di affare con i clienti da lui procacciati.

In caso di cessazione del contratto di agenzia l'indennizzo della clientela è sempre dovuto, salvo l’unica eccezione nel caso in cui il contratto sia cessato per ragioni imputabili all'agente.

Ci riferiamo quindi alla classica risoluzione contrattuale effettuata dal principale con giusta causa, tuttavia al fine di evitare possibili abusi pretestuosi del Preponente, la legge sull’agenzia  obbliga che la comunicazione di risoluzione sia scritta, ed inviata nel termine di un mese dalla data in cui si è avuto conoscenza del fatto risolutivo, il quale, dev’essere ragionevolmente esposto e giustificato nella comunicazione di risoluzione.

L’ammontare dell’indennizzo della clientela è accordato liberamente dalle parti, caso non esista questo accordo lo stesso sarà determinato equitativamente dal giudice, in Tribunale, il quale avrà come limite massimo la remunerazione annuale dell’Agente calcolata sulla media degli ultimi 5 anni, dedotto di tutte le attenuanti del caso.