a cura di: Paolo Pozzan Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)
La cessazione di un contratto di agenzia può essere, e normalmente è, origine di indennizzi che il Preponente può dover pagare all’Agente cessante.
La cessazione di un contratto di agenzia può essere, e normalmente è, origine di indennizzi che il Preponente può dover pagare all’Agente cessante.
Questi indennizzi possono dividersi in due grandi categorie, il risarcimento
danni e l’indennizzo della clientela.
Il risarcimento danni é dovuto dal Preponente all’Agente nella misura
in cui la cessazione avviene in violazione di norme contrattuali o di norme
legali imperative sul contratto dell’agenzia.
Quindi il risarcimento danni, riassumibile nelle classiche figure del danno
emergente e lucro cessante, sarà pagato dal Preponente all’Agente se, per esempio,
la risoluzione contrattuale è comunicata non rispettando il preavviso
legalmente previsto, o quando esista una violazione contrattuale tale (violazione
reiterata clausola esclusiva, inadempimento
contratti di fornitura, ecc..) per cui l’agente risolve il contratto allegando
giusta causa.
In questi casi l’Agente potrà esigere dal Preponente un risarcimento danni,
che, nel classico caso di non rispetto del termine di preavviso, potrà essere calcolato in due modi diversi, a
seconda della scelta dell’Agente:
a – Calcolo effettivo del danno emergente e del lucro cessante, per
il mancato preavviso.
b- Calcolo forfettario del
danno, basato sulla media della remunerazione
mensile calcolata sulle remunerazione dell’anno precedente, moltiplicata per i
mesi di mancato preavviso.
L'indennizzo della clientela, corrisponde ad una remunerazione che il
Preponente deve pagare all'Agente per l'attività di creazione e fomentazione
del mercato svolta durante il contratto di agenzia e che rimane come
plusvalenza dell’azienda
preponente.
La dottrina in generale opina l’uso del termine “indennizzo”
nella misura in cui, in realtà, non si tratta di un indennizzo, inteso come
risarcimento, ma del pagamento di una esternalità positiva (plusvalenza) che l’Agente
ha creato nella sfera patrimoniale del Preponente e che quest’ultimo può
sfruttare dopo la cessazione del contratto di agenzia.
Tuttavia , questo compenso è dovuto dal Preponente all’Agente solo nella
misura in cui:
a) L'Agente abbia effettivamente procacciato nuovi
clienti, o abbia aumentato sostanzialmente il volume d'affari con i clienti
preesistenti;
b) Il Preponente
venga a beneficiare considerevolmente dell'attività di procacciagione svolta
dall'agente;
c) l'Agente non
riceva, dopo la cessazione del contratto, altre remunerazione per la
conclusione di affare con i clienti da lui procacciati.
In caso di cessazione del contratto di agenzia l'indennizzo
della clientela è sempre dovuto, salvo l’unica eccezione nel caso in cui il
contratto sia cessato per ragioni imputabili all'agente.
Ci riferiamo quindi alla classica risoluzione contrattuale
effettuata dal principale con giusta causa, tuttavia al fine di evitare
possibili abusi pretestuosi del Preponente, la legge sull’agenzia obbliga che la comunicazione di risoluzione
sia scritta, ed inviata nel termine di un mese dalla data in cui si è avuto conoscenza
del fatto risolutivo, il quale, dev’essere ragionevolmente esposto e
giustificato nella comunicazione di risoluzione.
L’ammontare dell’indennizzo della clientela è accordato
liberamente dalle parti, caso non esista questo accordo lo stesso sarà
determinato equitativamente dal giudice, in Tribunale, il quale avrà come
limite massimo la remunerazione annuale dell’Agente calcolata sulla media degli
ultimi 5 anni, dedotto di tutte le attenuanti del caso.