mercoledì 9 febbraio 2011

PORTOGALLO: Accorgimenti e suggerimenti nei pagamenti per assegno portoghese? ovvero, come evitare spiacevoli sorprese - 4

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
8 - PRESCRIZIONE
Ricordiamo che l’azione esecutiva promossa in tribunale (in Portogallo la prescrizione avviene solo con azione  giudiziale o notifica giudiziale avulsa) dev’essere  promossa  nel  termine di 6 mesi dalla data di scadenza dell’assegno (ovvero la data compilata dal  debitore).  Dopo tale data,  l’assegno prescrive come titolo cambiario, discutendosi in giurisprudenza se continua comunque valido come titolo esecutivo, nei termini di una confessione espressa del debito.

Ovvero dopo i 6 mesi l’assegno non sarà più titolo esecutivo nei termini della legge cambiaria, ma lo può essere come confessione espressa del credito da parte del debitore. Infatti la maggioranza della giurisprudenza propende a considerare l’assegno scaduto comunque titolo esecutivo in qualità di confessione espressa del debito. 



Tuttavia perché ciò avvenga è condizione indispensabile allegare in sede di azione esecutiva la relazione giuridica soggiacente all'emissione dell’assegno, ovvero spiegare a cosa l'assegno si destinava pagare, dovendo esistere una certa corrispondenza numerica tra le fatture ancora aperte e l’ammontare dell’assegno.

Anche nel caso in cui l’assegno sia presentato a pagamento fuori dal termine legale di presentazione ad incasso [vedere nostra nota n.6 nello studio 3º di questo tema] occorre una prescrizione del medesimo come titolo esecutivo cambiario.

Per cui, tutte le volte che l’assegno viene presentato alla banca tratta dopo gli 8 giorni nazionali, l’assegno prescriverà come titolo esecutivo cambiario. Tuttavia anche in questo caso potrà comunque procedersi con l’esecuzione forzata, contando con la maggioranza della giurisprudenza che lo considererà comunque titolo esecutivo nei termini di una confessione espressa del debito, come nel caso della prescrizione per decorrimento dei 6 mesi.

CONCLUSIONI
Indipendentemente dalle spiegazioni espresse, che possono sembrare complesse, vogliamo qui ricordare  3  punti  assolutamente  essenziali  da  non  dimenticare,  in  modo  che  non  esista nessuna perdita di diritti da parte dell’imprenditore italiano, sono buone regole che valgono per tutti gli assegni, non solo i portoghesi:

1 – Esaminare bene l’assegno alla ricezione verificando sopratutto che:
A) Non esistano cancellature,  correzioni,  soprascrizioni,  o pasticci  nella sua compilazione (pena non pagamento per irregolarità dell’assegno).
B) La data compilata nell’assegno, sia anteriore alla data di validità del medesimo, iscritta nella parte,  superiore destra anteriore dell’assegno con la seguente dicitura  “valido  até  …data…...”  (pena  il possibile non  pagamento  dell’assegno  per  fuori termine).

2 – Depositare l’assegno  immediatamente  alla data della sua scadenza (non  prima)  o al massimo 1 o 2 giorni dopo. In modo da mantenere intatti tutti i diritti:
A) Come titolo esecutivo,  potendo procedere subito con pignoramento contro il  debitore, senza passare per la fase del Decreto Ingiuntivo.
B) Come assegno non revocabile, potendo agire subito e direttamente contro la banca che ha illecitamente accettato la revoca dell’assegno.
A questo proposito è importante non cadere in possibili  richieste del  debitore portoghese, volte a far ritardare il deposito dell’assegno.

3 –  Ricordarsi  del  termine di  6 mesi  per  agire giudizialmente (ovviamente si  sconsiglia di attendere proprio gli ultimi giorni per attivarsi) ed il termine di 8 giorni per essere presentato a pagamento alla banca portoghese tratta.