a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
8 - PRESCRIZIONE
8 - PRESCRIZIONE
Ricordiamo
che l’azione esecutiva promossa in tribunale (in Portogallo la
prescrizione avviene solo con azione giudiziale o notifica
giudiziale avulsa) dev’essere promossa nel
termine di 6 mesi dalla data di scadenza dell’assegno
(ovvero la data compilata dal debitore). Dopo tale data,
l’assegno prescrive come titolo cambiario, discutendosi in
giurisprudenza se continua comunque valido come titolo esecutivo, nei
termini di una confessione espressa del debito.
Ovvero
dopo i 6 mesi l’assegno non sarà più titolo esecutivo nei termini
della legge cambiaria, ma lo può essere come confessione espressa
del credito da parte del debitore. Infatti la maggioranza della
giurisprudenza propende a considerare l’assegno scaduto comunque
titolo esecutivo in qualità di confessione espressa del debito.
Tuttavia perché ciò avvenga è condizione indispensabile allegare in sede di azione esecutiva la relazione giuridica soggiacente all'emissione dell’assegno, ovvero spiegare a cosa l'assegno si destinava pagare, dovendo esistere una certa corrispondenza numerica tra le fatture ancora aperte e l’ammontare dell’assegno.
Tuttavia perché ciò avvenga è condizione indispensabile allegare in sede di azione esecutiva la relazione giuridica soggiacente all'emissione dell’assegno, ovvero spiegare a cosa l'assegno si destinava pagare, dovendo esistere una certa corrispondenza numerica tra le fatture ancora aperte e l’ammontare dell’assegno.
Anche
nel caso in cui l’assegno sia presentato a pagamento fuori dal
termine legale di presentazione ad incasso [vedere nostra nota n.6
nello studio 3º di questo tema] occorre una prescrizione del
medesimo come titolo esecutivo cambiario.
Per
cui, tutte le volte che l’assegno viene presentato alla banca
tratta dopo gli 8 giorni nazionali, l’assegno prescriverà come
titolo esecutivo cambiario. Tuttavia anche in questo caso potrà
comunque procedersi con l’esecuzione forzata, contando con la
maggioranza della giurisprudenza che lo considererà comunque titolo
esecutivo nei termini di una confessione espressa del debito, come
nel caso della prescrizione per decorrimento dei 6 mesi.
CONCLUSIONI
Indipendentemente
dalle spiegazioni espresse, che possono sembrare complesse, vogliamo
qui ricordare 3 punti assolutamente
essenziali da non dimenticare, in modo
che non esista nessuna perdita di diritti da parte
dell’imprenditore italiano, sono buone regole che valgono per tutti
gli assegni, non solo i portoghesi:
1
– Esaminare bene l’assegno alla ricezione verificando sopratutto
che:
A)
Non esistano cancellature, correzioni, soprascrizioni,
o pasticci nella sua compilazione (pena non pagamento per
irregolarità dell’assegno).
B)
La data compilata nell’assegno, sia anteriore alla data di validità
del medesimo, iscritta nella parte, superiore destra anteriore
dell’assegno con la seguente dicitura “valido
até …data…...” (pena il possibile
non pagamento dell’assegno per fuori
termine).
2
– Depositare l’assegno immediatamente alla data della
sua scadenza (non prima) o al massimo 1 o 2 giorni dopo.
In modo da mantenere intatti tutti i diritti:
A)
Come titolo esecutivo, potendo procedere subito con
pignoramento contro il debitore, senza passare per la fase del
Decreto Ingiuntivo.
B)
Come assegno non revocabile, potendo agire subito e direttamente
contro la banca che ha illecitamente accettato la revoca
dell’assegno.
A
questo proposito è importante non cadere in possibili
richieste del debitore portoghese, volte a far ritardare il
deposito dell’assegno.
3
– Ricordarsi del termine di 6 mesi
per agire giudizialmente (ovviamente si sconsiglia di
attendere proprio gli ultimi giorni per attivarsi) ed il termine di 8
giorni per essere presentato a pagamento alla banca portoghese
tratta.