a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
Questo studio si propone di chiarire il regime applicabile in Portogallo in caso di recessione in un contratto di distribuzione sia esso di agenzia o di concessione vendita. Chiarendo le regole applicabili e i possibili punti di rischio, soprattutto alla luce del fatto che in Portogallo si applica, per analogia, la legge sul contratto di agenzia al contratto di concessione vendita.
Questo studio si propone di chiarire il regime applicabile in Portogallo in caso di recessione in un contratto di distribuzione sia esso di agenzia o di concessione vendita. Chiarendo le regole applicabili e i possibili punti di rischio, soprattutto alla luce del fatto che in Portogallo si applica, per analogia, la legge sul contratto di agenzia al contratto di concessione vendita.
1 - PRESUPPOSTI
Per una analisi è anzitutto è
necessario qualificare il tipo di contratto di distribuzione in essere.
Normalmente il contratto assume
due varianti principali, quella dell’agenzia vera e propria, nella quale l’agente è un indipendente
autonomo che procaccia vendite al suo preponente le quali sono realizzate
direttamente tra Preponente e acquirente procacciato dal cliente, questo è
il vero Agente.
In Portogallo, il contratto di
concessione commerciale è un contratto atipico, in virtù di non esistere
nessuna legislazione specifica che lo regoli.
In tal senso la sua
regolamentazione è fatta per rinvio alle regole generali dei contratti
previste nel Codice Civile portoghese e con ricorso
all’interpretazione analogica del contratto di Agenzia, che é il contratto
più simile a quello di Concessione Commerciale.
Questa estensione analogica del contratto di agenzia al contratto di distribuzione é pacifica sia in giurisprudenza che in dottrina, tuttavia rappresenta una novitá rispetto agli usi giurisprudenziali italiani.
Questa estensione analogica del contratto di agenzia al contratto di distribuzione é pacifica sia in giurisprudenza che in dottrina, tuttavia rappresenta una novitá rispetto agli usi giurisprudenziali italiani.
Il contratto di concezione
commerciale si distingue dal contratto di Agenzia nel fatto che il
concessionario distributore, non si limita a promuovere la
vendita procacciando clienti (come l’agente) nel territorio di competenza
ma acquista egli stesso i prodotti assumendo il rischio della
commercializzazione e guadagnando il rispettivo margine di
commercializzazione.
Esistendo tra le parti vari
contratti a seconda dei vari prodotti, è possibile difendere che si tratta
di contratti autonomi e separati, purché la diversità dei prodotti e
sopratutto dei clienti finali lo giustifichi.
Come già anticipato dottrina e
giurisprudenza portoghesi sono unanimi nell’estendere per analogia
al contratto di concessione commerciale le regole del contratto di
agenzia, per questa ragione la disciplina giuridica è pressoché univoca
per le due figure (Agenzia e Concessione Commerciale)
Conseguentemente volendo
recedere da un contratto di concessione commerciale, dobbiamo soccorrerci
delle regole di recessione previste per il contratto di agenzia, le quali
prevedono due situazioni distinte:
A – Recessione con
giusta causa: ovvero inadempimento del
distributore sufficientemente grave da rendere impossibile la
continuazione del rapporto contrattuale (contraffazione, vendita prodotti
concorrenti, reiterato non pagamento, altri casi contrattualmente
previsti, ecc...) in questo caso il Proponente non deve pagare indennizzi
al distributore, avendo anzi diritto all’eventuale risarcimento per i
danni subiti a seguito dell’inadempimento che é stato causa della
recessione per giusta causa..
B – Recessione senza
giusta causa: in questo caso è possibile recedere dal contratto,
ma per non essere resposabile per eventuali danni al distrubutore (lucro
cessante e danno emergente) è necessario rispettare il pre-avviso
contrattualmente previsto, o in sua assenza il pre-avviso legalmente
stabilito (del quale riferiremo piú avanti). Oltre a ciò è sempre dovuto
dal Preponente al Distributore, il pagamento di un indennizzo per la
procacciagioone della clientela da parte del distributore, ovvero per la
creazione di un portafoglio clienti che rimane come plusvalenza nel patrimonio
del Preponente dopo la finel del rapporto contrattuale, caso si verifichino i presupposti
cumulativi di seguito specificati.
L’art. 33 e 34 della legge
sull’agenzia applicabile per estensione analogica ai contratti di
concessione commerciale, prevede che alla cessazione del rapporto di
agenzia, e salvo i casi in cui la cessazione sia dovuta a
colpa dell’agente distributore, ovvero per giusta causa invocata dal
concedente per
grave inadempimento del
concessionario, è dovuto all’agente/distributore un INDENIZZO PER LA CLIENTELA procacciata, sancendo che tale
indennizzo dovrà essere calcolato equitativa mente non potendo tuttavia
eccedere il tetto massimo di un anno di remunerazione calcolato sulla base
della media degli ultimi 5 anni.
Perché tale indennizzo sia
dovuto è necessario, nei termini dell’art. 33 Legge Agenzia, che
cumulativamente si verifichino le seguenti condizioni;
A) Che durante la durata del contratto il distributore agente/concessionario abbia procacciato nuovi clienti aumentando sostanzialmente il volume delle vendite.
A) Che durante la durata del contratto il distributore agente/concessionario abbia procacciato nuovi clienti aumentando sostanzialmente il volume delle vendite.
B) Il proponente benefici considerevolmente dell’aumento della clientela apportata dal
distributore.
C) Il distributore non sia beneficiario, per negoziazione, di retribuzioni (ad esempio percentuali) per le vendite fatte ai clienti da lui procacciati.
É quindi presupposto necessario al fine dell'esigibilità dell'indenizzo della clientela, che il preponente abbia un vantaggio effetivo, ovvero che ottenga dall'agente/distributore un portafoglio clienti e che lo sfrutti (almeno potenzialmente sfruttabile) che tale portafoglio clienti sia composto da clienti procacciati dall'agente/distributore (e non quindi clienti preesistenti, giá anteriormente acquisiti dal preponente attraverso anteriori agenti) o anche se non ci sono nuovi clineti, che l'agente/distrubutore, abbia aumentato considerevolmente il volume vendite con i clienti che preesistevano. Per ultimo non siano state negoziate tra le parti altre forme di conpensazione per questa plusvalenza.
Relativamente a questo aspetto é da riferire come il vantaggio dei nuovi clienti sia solo potenziale, infatti, sopratutto nel caso di distributori in concessione di vendita, é molto possibile e usuale la sottrazione di clienti. oltre a ció non sempre il Preponente in un contratto di distribuzione attraverso distributore concessionario é in possesso di una lista aggiornata dei clienti finali dei suoi prodotti.
C) Il distributore non sia beneficiario, per negoziazione, di retribuzioni (ad esempio percentuali) per le vendite fatte ai clienti da lui procacciati.
É quindi presupposto necessario al fine dell'esigibilità dell'indenizzo della clientela, che il preponente abbia un vantaggio effetivo, ovvero che ottenga dall'agente/distributore un portafoglio clienti e che lo sfrutti (almeno potenzialmente sfruttabile) che tale portafoglio clienti sia composto da clienti procacciati dall'agente/distributore (e non quindi clienti preesistenti, giá anteriormente acquisiti dal preponente attraverso anteriori agenti) o anche se non ci sono nuovi clineti, che l'agente/distrubutore, abbia aumentato considerevolmente il volume vendite con i clienti che preesistevano. Per ultimo non siano state negoziate tra le parti altre forme di conpensazione per questa plusvalenza.
Relativamente a questo aspetto é da riferire come il vantaggio dei nuovi clienti sia solo potenziale, infatti, sopratutto nel caso di distributori in concessione di vendita, é molto possibile e usuale la sottrazione di clienti. oltre a ció non sempre il Preponente in un contratto di distribuzione attraverso distributore concessionario é in possesso di una lista aggiornata dei clienti finali dei suoi prodotti.