venerdì 25 febbraio 2011

PORTOGALLO: Recesso unilaterale dal contratto distribuzione portoghese (agenzia e concessione commerciale) e calcolo indenizzo clientela - 1

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
Questo studio si propone di chiarire il regime applicabile in Portogallo in caso di recessione in un contratto di distribuzione sia esso di agenzia o di concessione vendita. Chiarendo le regole applicabili e i possibili punti di rischio, soprattutto alla luce del fatto che in Portogallo si applica, per analogia, la legge sul contratto di agenzia al contratto di concessione vendita.

1 - PRESUPPOSTI
Per una analisi è anzitutto è necessario qualificare il tipo di contratto di distribuzione in essere.
Normalmente il contratto assume due varianti principali, quella dell’agenzia vera e propria, nella quale l’agente è un indipendente autonomo che procaccia vendite al suo preponente le quali sono realizzate direttamente tra Preponente e acquirente procacciato dal cliente, questo è il vero Agente.
 Tuttavia, in Portogallo é abbstanza comune che la distruzione sia effettuata attraverso l’intermediazione “esclusiva” di un distributore, il quale acquista al preponente per posteriormente rivendere ai clienti finali portoghesi procacciati, in questo secondo caso non si tratta di agenzia ma di Concessione Commerciale.
In Portogallo, il contratto di concessione commerciale è un contratto atipico, in virtù di non esistere nessuna legislazione specifica che lo regoli.
In tal senso la sua regolamentazione è fatta per rinvio alle regole generali dei contratti previste nel Codice Civile portoghese e con ricorso all’interpretazione analogica del contratto di Agenzia, che é il contratto più simile a quello di Concessione Commerciale.
Questa estensione analogica del contratto di agenzia al contratto di distribuzione é pacifica sia in giurisprudenza che in dottrina, tuttavia rappresenta una novitá rispetto agli usi giurisprudenziali italiani.
Il contratto di concezione commerciale si distingue dal contratto di Agenzia nel fatto che il concessionario distributore, non si limita a promuovere la vendita procacciando clienti (come l’agente) nel territorio di competenza ma acquista egli stesso i prodotti assumendo il rischio della commercializzazione e guadagnando il rispettivo margine di commercializzazione.
Esistendo tra le parti vari contratti a seconda dei vari prodotti, è possibile difendere che si tratta di contratti autonomi e separati, purché la diversità dei prodotti e sopratutto dei clienti finali lo giustifichi.
Come già anticipato dottrina e giurisprudenza portoghesi sono unanimi nell’estendere per analogia  al contratto di concessione commerciale le regole del contratto di agenzia, per questa ragione la disciplina giuridica è pressoché univoca per le due figure (Agenzia e Concessione Commerciale)
Conseguentemente volendo recedere da un contratto di concessione commerciale, dobbiamo soccorrerci delle regole di recessione previste per il contratto di agenzia, le quali prevedono due situazioni distinte:
A – Recessione con giusta causa: ovvero inadempimento del distributore sufficientemente grave da rendere impossibile la continuazione del rapporto contrattuale (contraffazione, vendita prodotti concorrenti, reiterato non pagamento, altri casi contrattualmente previsti, ecc...)  in questo caso il Proponente non deve pagare indennizzi al distributore, avendo anzi diritto all’eventuale risarcimento per i danni subiti a seguito dell’inadempimento che é stato causa della recessione per giusta causa..
B – Recessione senza giusta causa: in questo caso è possibile recedere dal contratto, ma per non essere resposabile per eventuali danni al distrubutore  (lucro cessante e danno emergente) è necessario rispettare il pre-avviso contrattualmente previsto, o in sua assenza il pre-avviso legalmente stabilito (del quale riferiremo piú avanti). Oltre a ciò è sempre dovuto dal Preponente al Distributore, il pagamento di un indennizzo per la procacciagioone della clientela da parte del distributore, ovvero per la creazione di un portafoglio clienti che rimane come plusvalenza nel patrimonio del Preponente dopo la finel del rapporto contrattuale, caso si verifichino i presupposti cumulativi di seguito specificati.
L’art. 33 e 34 della legge sull’agenzia applicabile per estensione analogica ai contratti di concessione commerciale, prevede che alla cessazione del rapporto di agenzia, e salvo i casi in cui la cessazione sia dovuta a colpa dell’agente distributore, ovvero per giusta causa invocata dal concedente per
grave inadempimento del concessionario, è dovuto all’agente/distributore un INDENIZZO PER LA CLIENTELA procacciata, sancendo che tale indennizzo dovrà essere calcolato equitativa mente non potendo tuttavia eccedere il tetto massimo di un anno di remunerazione calcolato sulla base della media degli ultimi 5 anni.
Perché tale indennizzo sia dovuto è necessario, nei termini dell’art. 33 Legge Agenzia,  che cumulativamente si verifichino le seguenti condizioni;
A) Che durante la durata del contratto il distributore agente/concessionario abbia procacciato nuovi clienti aumentando sostanzialmente il volume delle vendite.
B) Il proponente benefici considerevolmente dell’aumento della clientela apportata dal distributore.
C) Il distributore non sia beneficiario, per negoziazione, di retribuzioni (ad esempio percentuali) per le vendite fatte ai clienti da lui procacciati.
É quindi presupposto necessario al fine dell'esigibilità dell'indenizzo della clientela, che il preponente abbia un vantaggio effetivo, ovvero che ottenga dall'agente/distributore un portafoglio clienti e che lo sfrutti (almeno potenzialmente sfruttabile) che tale portafoglio clienti sia composto da clienti procacciati dall'agente/distributore (e non quindi clienti preesistenti, giá anteriormente acquisiti dal preponente attraverso anteriori agenti) o anche se non ci sono nuovi clineti, che l'agente/distrubutore, abbia aumentato considerevolmente il volume vendite con i clienti che  preesistevano. Per ultimo non siano state negoziate tra le parti altre forme di conpensazione per questa plusvalenza.
Relativamente a questo aspetto é da riferire come il vantaggio dei nuovi clienti sia solo potenziale, infatti, sopratutto nel caso di distributori in concessione di vendita, é molto possibile e usuale la sottrazione di clienti. oltre a ció non sempre il Preponente in un contratto di distribuzione attraverso distributore concessionario é in possesso di una lista aggiornata dei clienti finali dei suoi prodotti.