venerdì 4 febbraio 2011

PORTOGALLO: Accorgimenti e suggerimenti nei pagamenti per assegno portoghese? ovvero, come evitare spiacevoli sorprese - 3

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE A PAGAMENTO - LA REVOCA DEGLI ASSEGNI PORTOGHESI (IMPORTANTE)

Ciò che è assolutamente indispensabile sia per  mantenere intatte le valenze dell’assegno come titolo esecutivo,  sia per  poter  responsabilizzare la banca in caso di  illecita revoca dell’assegno, è che l'assegno sia presentato a pagamento alla banca portoghese nel periodo legale di incasso.
Come abbiamo spiegato il periodo legale di incasso è il periodo, determinato dalla legge in cui la banca non può accettare revoche di assegni.

Senza entrare in spiegazioni  giuridicamente complesse su quale termine adottare (la legge prevede 3 diversi termini, a seconda che la pizza ed il luogo di pagamento siano nazionali, paesi dell’aera del mediterraneo - europa e nord africa)   o restod el mondo)  l’opzione più sicura è usare il  termine degli  8 giorni  nazionali (infatti nonostante l’incasso sia internazionale – Italia/Portogallo, è molto dubbio che se si possa applicare il termine europeo di 20 giorni, visto che la “piazza” che l’imprenditore portoghese  normalmente scrive nell’assegno è la sua città portoghese,  quindi, anche se l’assegno é incassato internazionalmente, tecnicamente la piazza ed luogo di  pagamento sono in Portogallo).


Attenzione al fatto che, la presentazione a pagamento, nei termini legali, è quando l’assegno perviene alla banca portoghese tratta, per  procedere al  pagamento e non quando l’imprenditore italiano lo presenta ad incasso alla sua banca italiana.

Infatti quando l’imprenditore italiano presenta l’assegno alla sua banca italiana, non lo sta presentando a pagamento do incasso, poiché la banca italiana non é la banca obbligata al pagamento, in qs caso sta semplicemente conferndo mandato alla sua banca italiano per curere l’incasso presso la banca tratta estera. Per cui tecnicamente il vero incasso e presentazione a pagamento avviene solo quando l’assegno é presentato alla banca portoghese tratta per pagamento.
Quindi,  considerando che tra la data scritta nell’assegno e la data in qui  il  medesimo è presentato  a  pagamento  alla  banca  portoghese,  non  possono  decorre  più  di  8  gironi,  è assolutamente indispensabile che l’assegno sia presentato alla banca italiana incaricata di richiedere il pagamento, nel giorno costante nell’assegno o al massimo 1 o 2 giorni dopo.

Infatti, se l’imprenditore italiano, per esempio, presenta alla sua banca in Italia l’assegno al 5º  giorno,  molto  difficilmente  sarà  presentato  fisicamente  (purtroppo  non  è  ancora  in funzionamento  una camera di  compensazione elettronica europea)  alla banca portoghese entro l’ottavo giorno (ci sono i tempi tecnici di trattamento e spedizione).
Se l’assegno è presentato fuori termine vengono persi  i diritti come titolo esecutivo e per responsabilizzare la banca in caso di revoca.

7 - AVVERTENZA

L’imprenditore debitore, è ben a conoscenza di questi fatti, e astutamente, in taluni casi, quando  sa  che  l’assegno  non  sarà  pagato  (perché  già revocato  o  perché non ha  fondi), cercherà  di  far  ritardare  il  deposito  del  medesimo, accampando  scuse,  (per  esempio informando che non ha fondi e quindi di attendere, o che esistono altri problemi tecnici per cui  è  necessario  attendere  alcuni  giorni)  in  modo  da  far  perdere  i  diritti  al  legittimo portatore.

Un altro tentativo del debitore, sarà quello di inventare scuse per richiedere la restituzione dell’assegno.  A volte allega che vuole fare un bonifico per  pagare il  dovuto, ma la banca “esige” l’assegno non pagato o revocato per fare il bonifico. Non è vero l’unica ragione per cui  vuole l’assegno è per togliervi  il  titolo e quindi  la possibilità di  esercitare i  rispettivi diritti, o perché la banca si è accorda di aver agito male e quindi di essere responsabile, e gli sta  facendo  pressione  per  riavere  l’assegno.  Non  esiste  nessuna  ragione  legale  o  di procedimento  bancario,  per  cui  sia  necessario  restituire  l’assegno  per  pagare,  anzi,  se l’assegno è stato dato come scoperto per “senza fondi”, la restituzione dell’assegno originale da parte del  debitore alla banca “giustifica” l’incidente bancario,  poiché si  presume che abbia pagato per avere il titolo.

Non bisogna cadere alla tentazione di assecondare il debitore e depositare l’assegno, subito, nel  rispettivo termine,  e non restituirlo senza avere prima un pagamento certo (assegno circolare) o bonifico già incassato.


Continua 4ª parte