a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto e Lisbona)
6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE A PAGAMENTO - LA REVOCA DEGLI ASSEGNI PORTOGHESI (IMPORTANTE)
6 – TERMINE DI PRESENTAZIONE A PAGAMENTO - LA REVOCA DEGLI ASSEGNI PORTOGHESI (IMPORTANTE)
Ciò che è assolutamente indispensabile
sia per mantenere intatte le valenze dell’assegno come titolo
esecutivo, sia per poter responsabilizzare la banca in caso
di illecita revoca dell’assegno, è che l'assegno sia presentato a
pagamento alla banca portoghese nel periodo legale di incasso.
Come abbiamo spiegato il periodo
legale di incasso è il periodo, determinato dalla legge in cui la banca non può
accettare revoche di assegni.
Senza entrare in
spiegazioni giuridicamente complesse su quale termine adottare (la legge
prevede 3 diversi termini, a seconda che la pizza ed il luogo di pagamento
siano nazionali, paesi dell’aera del mediterraneo - europa e nord africa)
o restod el mondo) l’opzione più sicura è usare il termine
degli 8 giorni nazionali (infatti nonostante l’incasso sia
internazionale – Italia/Portogallo, è molto dubbio che se si possa applicare il
termine europeo di 20 giorni, visto che la “piazza” che l’imprenditore
portoghese normalmente scrive
nell’assegno è la sua città portoghese, quindi, anche se l’assegno é
incassato internazionalmente, tecnicamente la piazza ed luogo di
pagamento sono in Portogallo).
Attenzione al fatto che, la
presentazione a pagamento, nei termini legali, è quando l’assegno perviene alla
banca portoghese tratta, per procedere al pagamento e non quando
l’imprenditore italiano lo presenta ad incasso alla sua banca italiana.
Infatti quando l’imprenditore
italiano presenta l’assegno alla sua banca italiana, non lo sta presentando a
pagamento do incasso, poiché la banca italiana non é la banca obbligata al
pagamento, in qs caso sta semplicemente conferndo mandato alla sua banca
italiano per curere l’incasso presso la banca tratta estera. Per cui
tecnicamente il vero incasso e presentazione a pagamento avviene solo quando l’assegno
é presentato alla banca portoghese tratta per pagamento.
Quindi, considerando che
tra la data scritta nell’assegno e la data in qui il medesimo è
presentato a pagamento alla banca
portoghese, non possono decorre più di
8 gironi, è assolutamente indispensabile che l’assegno sia
presentato alla banca italiana incaricata di richiedere il pagamento, nel
giorno costante nell’assegno o al massimo 1 o 2 giorni dopo.
Infatti, se l’imprenditore
italiano, per esempio, presenta alla sua banca in Italia l’assegno al 5º
giorno, molto difficilmente sarà presentato
fisicamente (purtroppo non è ancora in
funzionamento una camera di compensazione elettronica
europea) alla banca portoghese entro l’ottavo giorno (ci sono i tempi
tecnici di trattamento e spedizione).
Se l’assegno è presentato fuori
termine vengono persi i diritti come titolo esecutivo e per
responsabilizzare la banca in caso di revoca.
7 - AVVERTENZA
L’imprenditore debitore, è ben a
conoscenza di questi fatti, e astutamente, in taluni casi, quando
sa che l’assegno non sarà pagato
(perché già revocato o perché non ha fondi),
cercherà di far ritardare il deposito
del medesimo, accampando scuse, (per esempio informando
che non ha fondi e quindi di attendere, o che esistono altri problemi tecnici
per cui è necessario attendere alcuni
giorni) in modo da far perdere i
diritti al legittimo portatore.
Un altro tentativo del debitore,
sarà quello di inventare scuse per richiedere la restituzione dell’assegno.
A volte allega che vuole fare un bonifico per pagare il dovuto, ma
la banca “esige” l’assegno non pagato o revocato per fare il bonifico. Non è
vero l’unica ragione per cui vuole l’assegno è per togliervi
il titolo e quindi la possibilità di esercitare i
rispettivi diritti, o perché la banca si è accorda di aver agito male e quindi
di essere responsabile, e gli sta facendo pressione per
riavere l’assegno. Non esiste nessuna
ragione legale o di procedimento bancario, per
cui sia necessario restituire l’assegno
per pagare, anzi, se l’assegno è stato dato come scoperto per
“senza fondi”, la restituzione dell’assegno originale da parte del
debitore alla banca “giustifica” l’incidente bancario, poiché si
presume che abbia pagato per avere il titolo.
Non bisogna cadere alla
tentazione di assecondare il debitore e depositare l’assegno, subito, nel
rispettivo termine, e non restituirlo senza avere prima un pagamento
certo (assegno circolare) o bonifico già incassato.
Continua 4ª parte
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