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Avv Piero Viganego |
a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
Trattasi di un istituto apparentemente conosciuto ma che viene usato in molti casi senza una previa valutazione della sua reale convenienza e degli obblighi che comporta per l’Azienda.
Trattasi di un istituto apparentemente conosciuto ma che viene usato in molti casi senza una previa valutazione della sua reale convenienza e degli obblighi che comporta per l’Azienda.
Le caratteristiche del
regime spagnolo sono queste:
Durata massima del patto
postcontrattuale: In Spagna questo tipo di patto può prolungarsi al massimo 2 anni dalla
conclusione del rapporto.
Esistenza
di motivi industriali o commerciali: solo quando esistono segreti industriali o
informazioni confidenziali sostanziali (non semplicemente l’elenco dei
clienti), può tutelarsi un patto di non concorrenza postcontrattuale.
Per tale motivo, conviene stabilire questo tipo di
patti soltanto se realmente esiste informazione “sensibile” da tutelare,
altrimenti l’Azienda sarà tenuta a pagare per questa clausola anche se, nel
momento del scioglimento del rapporto, capisca che la concorrenza del dipendente
non é realmenmte una minaccia.
Corrispettivo economico al
dipendente: Il corrispettivo deve permettere al dipendente di mantenere
ragionevolmente il proprio livello di vita dopo la terminazione del rapporto.
Non esiste una regola oggettiva e ogni caso deve analizzarsi specificamente.
Normalmente é una percentuale del salario pagato.
Pagamento del corrispettivo:
1.
Al momento di finalizzazione del rapporto.
2.
Durante il decorso del contratto in busta paga. A nostro
avviso, questa soluzione non va bene poiché se il rapporto dura a lungo si può
arrivare a pagare per la non concorrenza più di quanto sarebbe ragionevole. Se
invece il rapporto durasse pochi mesi, il corrispettivo pagato sarebbe troppo
basso per fondamentare la proibizione di non concorrenza. Inoltre, se
finalmente il patto fosse dichiarato nullo, potrebbe il dipendente evitare la
restituzione del corrispettivo pagato dall’Azienda vigente il contratto di
lavoro.
Conseguenze dell’inadempienza
del dipendente: Molto probabilmente i tribunali considereranno eccessivo l’obbligo del
dipendente di restituire più di quanto ricevuto come compenso per la non
concorrenza. Se vuole aggiungersi una penalità aggiuntiva, conviene
fondamentare nel proprio patto l’esistenza di danni effettivi in caso di
inadempienza del dipendente.
Rinuncia dell’Azienda al patto: Finito il rapporto di
lavoro, anche se l’Azienda rinunciasse alla non concorrenza, il dipendente
potrebbe comunque mantenere in essere il patto, poiché si tratta di un
diritto/obbligo bilaterale, non solo a vantaggio dell’Azienda. Questa
situazione si genererebbe anche se l’Azienda decidesse di risolvere il rapporto
dentro il periodo di prova.
Nullità in caso di
licenziamento: se l’Azienda recede dal rapporto di lavoro e il Tribunale dichiara che la
terminazione é stata senza giusta causa, il patto di non concorrenza
potrebbe essere annullato per aver l’Azienda forzato la fine del rapporto.