mercoledì 9 marzo 2011

SPAGNA : Il patto di non concorrenza postcontrattuale

Avv Piero Viganego
a cura di Piero Viganego - avvocato in Spagna (Barcellona e Madrid)
Trattasi di un istituto apparentemente conosciuto ma che viene usato in molti casi senza una previa valutazione della sua reale convenienza e degli obblighi che comporta per l’Azienda.

Le caratteristiche del regime spagnolo sono queste:

Durata massima del patto postcontrattuale: In Spagna questo tipo di patto può prolungarsi al massimo 2 anni dalla conclusione del rapporto.

Esistenza di motivi industriali o commerciali: solo quando esistono segreti industriali o informazioni confidenziali sostanziali (non semplicemente l’elenco dei clienti), può tutelarsi un patto di non concorrenza postcontrattuale.
Per tale motivo, conviene stabilire questo tipo di patti soltanto se realmente esiste informazione “sensibile” da tutelare, altrimenti l’Azienda sarà tenuta a pagare per questa clausola anche se, nel momento del scioglimento del rapporto, capisca che la concorrenza del dipendente non é realmenmte una minaccia.

Corrispettivo economico al dipendente: Il corrispettivo deve permettere al dipendente di mantenere ragionevolmente il proprio livello di vita dopo la terminazione del rapporto. Non esiste una regola oggettiva e ogni caso deve analizzarsi specificamente. Normalmente é una percentuale del salario pagato.

Pagamento del corrispettivo:

1.      Al momento di finalizzazione del rapporto.
2.      Durante il decorso del contratto in busta paga. A nostro avviso, questa soluzione non va bene poiché se il rapporto dura a lungo si può arrivare a pagare per la non concorrenza più di quanto sarebbe ragionevole. Se invece il rapporto durasse pochi mesi, il corrispettivo pagato sarebbe troppo basso per fondamentare la proibizione di non concorrenza. Inoltre, se finalmente il patto fosse dichiarato nullo, potrebbe il dipendente evitare la restituzione del corrispettivo pagato dall’Azienda vigente il contratto di lavoro.

Conseguenze dell’inadempienza del dipendente: Molto probabilmente i tribunali considereranno eccessivo l’obbligo del dipendente di restituire più di quanto ricevuto come compenso per la non concorrenza. Se vuole aggiungersi una penalità aggiuntiva, conviene fondamentare nel proprio patto l’esistenza di danni effettivi in caso di inadempienza del dipendente.

Rinuncia dell’Azienda al patto: Finito il rapporto di lavoro, anche se l’Azienda rinunciasse alla non concorrenza, il dipendente potrebbe comunque mantenere in essere il patto, poiché si tratta di un diritto/obbligo bilaterale, non solo a vantaggio dell’Azienda. Questa situazione si genererebbe anche se l’Azienda decidesse di risolvere il rapporto dentro il periodo di prova.

Nullità in caso di licenziamento: se l’Azienda recede dal rapporto di lavoro e il Tribunale dichiara che la terminazione é stata senza giusta causa, il patto di non concorrenza potrebbe essere annullato per aver l’Azienda forzato la fine del rapporto.