venerdì 4 marzo 2011

PORTOGALLO: Recesso unilaterale dal contratto distribuzione portoghese (agenzia e concessione commerciale) e calcolo indenizzo clientela - 2

a cura di: Paolo Pozzan - Avvocato in Portogallo (Porto Lisbona)


2 - PREAVVISO
Caso esista un contratto sarà necessario verificare se è stato stipulato un termine di preavviso, caso sia stato stipulato dovráessere rispettato.
In sua assenza e caso il contratto sia a tempo indeterminato l’art. 28 comma 1 punto c) prevede che ai contratti che durino da più di 3 anni debba essere concesso un preavviso di 3 mesi. Il comma 2
dell’art. 28 prevede inoltre che il termine del contratto deve comunque coincidere con la fine del mese civile. Per cui una rescissione unilaterale comunicata il 3 febbraio opererà effettivamente il il 31 maggio.

La giurisprudenza in taluni casi di durate particolarmente lunghe (15 o 20 anni) usando lo strumento della buona fede ha richiesto preavvisi anche leggermente piú lunghi, da 4 a 6 mesi.
É quindi necessario caso, verificando la durata del contratto, se il distributore e multi mandatario ed il peso che la distribuzione del prodotto aveva nella sua fatturazione annuale.

3 - INDENNIZZO DELLA CLIENTELA
La richiesta di calcolo dell'indennizzo della clientela è di difficile risposta, o comunque di difficile risposta rigorosa nella misura in cui, lo stesso testo di legge, riferisce che la sua determinazione sarà fatta dal tribunale ricorrendo a principi di equità, limitandosi a definirne solo il limite massimo corrispondente a un anno di remunerazione calcolato sulla media degli ultimi 5.
Oltre a ciò la regola legale è stata creata per il  contratto di agenzia che prevede effettivamente una remunerazione (un fisso  + commissione vendite) mentre la concessione commerciale non prevede alcun tipo di remunerazione fissa.
La nostra risposta, non potrà quindi basarsi se non in una ricerca casistica della giurisprudenza superiore portoghese la quale tuttavia non può essere interpretata come certezza di risposta ma solo come orientativa al fine di definire i “paletti” per una eventuale negoziazione con il distributore.
Relativamente al suo calcolo, per analogia nei contratti di Concessione Commerciale, la giurisprudenza ha fissato pressoché unanimemente che la remunerazione annuale riferita nella legge del contratto di agenzia corrisponde  mutatis mutandi nel contratto di Concessione Commerciale al margine di guadagno sulla mediazione della vendita.
Relativamente al suo calcolo effettivo i tribunali  rifiutano il concetto di indennizzo, (nonostante sia questo il termine usato dalla legge) ribadendo che non si tratta di un indennizzo ma di una compensazione per il vantaggio, arricchimento, che il concedente ha, nel momento in cui rescindendo il contratto con il concessionario che ha creato il mercato nel territorio di riferimento, passa a beneficiare “direttamente” o “attraverso altro agente” del mercato creato dal vecchio concessionario.
Per la giurisprudenza non è quindi un indennizzo (inteso come risarcimento danno) ma um premio per la creazione di un mercato e rispettivo portafoglio clienti. Per questa ragione i suoi presupposti sono che il concedente benefici effettivamente del portafoglio clienti creato e che vi sia stato un effettivo aumento del portafoglio clienti.
Oltre a ciò il termine “calcolo” non è appropriato  visto che l’unico calcolo possibile si riferisce al tetto massimo di un anno di remunerazione calcolato sugli ultimi 5, ma la sua riduzione, essendo equitativa,  è basata su meri principi soggettivi del tribunale. Lo stesso ammontare dell’indennizzo può facilmente fluttuare inflazionandosi o svalutandosi nel corso dei vari ricorsi a seconda della sensibilità e interpretazione equitativa dei vari giudici intervenienti.
I parametri giurisprudenziali usati nel suo calcolo variano costantemente, a seconda dei casi concreti giudicati, i quali possiedono, ognuno di loro, peculiarità specifiche. Lo stesso concetto giuridico di calcolo equitativo, permette ad ogni giudice e tribunale, seppur nel rispetto di alcuni principi generali di usare principi soggettivi.
Per il calcolo effettivo  usa la media del margine lordo di guadagno annuale calcolato sugli ultimi 5 anni, il quale sarà il tetto massimo. Da questo valore massimo, ricorrendo al principio equitativo il giudice procede ad una riduzione  o svalutazione fermandosi nel valore che, a suo parere corrisponde a un concetto di giustizia ché remunera il lavoro dell’agente (concessionario commerciale) e il beneficio effettivo ricevuto dal concedente dall’altro. 
I fattori riduttivi o attenuanti, come giá riferito variano da caso a caso e dalle varie argomentazioni usate nelle cause legali, e possono passare dalla deduzione delle spese che il concessionario comunque sosterrebbe con la concessione commerciale (tornando quindi netto il margine di guadagno e non lordo)  come altri fattori, verificando il peso che la rappresentazione aveva  per la società concessionaria (il buon prodotto si vende da solo) o alla partecipazione diretta del proponente nel marketing del concessionario, oppure la qualitá del prodotto, l'impossibilitá di acquisire certi clienti perché pagari legati allo stesso distributore (supponiamo che il distributore era una societá integrada in un gruppo che era acquirente rilevenate dei rpodotti) ecc..

Ad esempio nella sentenza di cassazione 07b1958 del 13.09.2007, l'indennizzo per la clientela corrispondente a una media annuale lorda di 360.000,00€ (tetto massimo) la cassazione ha fissato l’indennizzo globale finale di 250.000,00€ considerando che il concessionario si dedicava alla rappresentanza prima del contratto di concessione rescisso e continuò la sua attività di  rappresentante con altre aziende nonostante la rescissione del contratto di agenzia.