Avv Piero Viganego |
Negli ultimi tempi abbiamo notato che molte aziende italiane tendono a
concedere la esclusività a favore del distributore a mezzo di semplici fax, e
senza imporre delle condizione specifiche. A nostro avviso questa prassi
attuale è molto pericolosa, poichè i Tribunali spagnoli stanno riconoscendo in
molti casi l’esistenza di un’indennità in favore del distributore quando il
fornitore recede dal contratto unilateralmente e si tratta di una distribuzione
in esclusiva per una concreta zona.
In questi casi, i Tribunali stanno condannano il
fabbricante a pagare l’indennità quando il distributore dimostra che le ha
procurato nuovi clienti e che il fabbricante approfitterà sostanziali vantaggi
derivanti dalla attività nateriore dell’Agente. Cioè, si tratterebbe della
figura giuridica dell’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto. Conviene
fare attenzione al fatto che, davanti a questa possibilità di ottenere
un’indennità, l’attuale atteggiamento dei distributori è iniziare a non pagare fatture quando si accorgono che qualcosa “non
va bene”, cioè, quando vedono vicino il recesso. Così, considerano che stanno
compensando l’importo delle fatture impagate al fabbricante con l’indennità a
loro dovuta, teoricamente.